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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37744/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di violenza privata disposta dalla Corte d'appello (sostituzione arbitraria della serratura del locale contenente la cisterna d'acqua, impedendo a Mero Leonardo e Stano Patrizia di usufruire della risorsa idrica). I motivi dedotti in Cassazione sono: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, con contestazione del diritto di accesso alla cisterna e della natura della servitù sull'acqua; (2) mancato accertamento degli elementi costitutivi della violenza privata; (3) in subordine, richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (5) reiterazione della richiesta di tenuità anche in caso di inammissibilità; (6) censura sul bilanciamento delle circostanze a favore della ricorrente e sulla rilevazione d'ufficio della prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva; (7) censura sulla presunta sproporzione della pena e sull'obbligo della Corte d'appello di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i primi due motivi sono inammissibili perché mirano a una rivalutazione del materiale probatorio e non evidenziano violazioni di legge o travisamenti di prova; il terzo è privo di specificità; il quarto è inammissibile per carenza di specifica argomentazione sui presupposti dell'art. 131-bis; il quinto è manifestamente infondato e, tra l'altro, la rilevazione della tenuità è preclusa dall'inammissibilità del ricorso; il sesto è generico e la pena rientra nei limiti edittali; il settimo è infondato. Conseguenze: confermata l'impossibilità di rivedere la ricostruzione di merito, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00. La pena applicata in primo/secondo grado è stata di 2 mesi di reclusione (rientrante nei limiti edittali).

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di violenza privata; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici del reato in base alla ricostruzione di merito

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che può essere rilevata d'ufficio in appello ma richiede concreta e specifica indicazione degli elementi che ne consentono l'applicazione; in ogni caso la rilevazione è preclusa dall'inammissibilità del ricorso in Cassazione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata nelle censure legate alla motivazione; la Corte ricorda l'inammissibilità di doglianze che implichino rivalutazione delle prove

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi relativi alla motivazione e alla qualificazione del fatto; la Corte ritiene le censure generiche e non idonee a dimostrare vizi di motivazione

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme invocate sul vizio di motivazione; la Corte non rileva violazioni di legge in grado di giustificare la cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in cassazione: la Corte applica i limiti di pertinenza di cui all'art. 606, escludendo le doglianze volte solo a riconsiderare le prove

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'assimilazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis alle altre cause di proscioglimento che devono poter essere dichiarate in ogni stato e grado del processo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; sulla base di essa la Corte ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte sottolinea che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per la rivalutazione delle prove: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito sono, di regola, inammissibili.
  • Per ottenere l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) è necessario indicare in modo specifico e concreto gli elementi fattuali e giuridici che ne giustificano l'applicazione; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le doglianze meramente reiterative o prive di specificità (ripetizione di censure già disattese in gravame) sono dichiarate inammissibili.
  • La determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti restano competenza del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione o illegittimità di diritto evidente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione può precludere rimedi sostanziali accessori (ad es. il riconoscimento della tenuità del fatto), perché l'assenza di un valido rapporto processuale impedisce talune pronunce favorevoli in questa sede.
  • Le richieste procedurali avanzate tardivamente o non adeguatamente ancorate a specifici riferimenti normativi e probatori saranno difficilmente accolte.

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