Cassazione Penale, Ordinanza n. 24843/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere valutata come lieve. Il secondo motivo censurava la mancata concessione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, lamentando un difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio; la questione era stata ribadita anche con memoria depositata successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano valorizzato l'accertamento di due illeciti commessi a distanza di poco più di un mese, indice di non lieve disvalore della condotta. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico, perché la mancata concessione della detenzione domiciliare risultava già superata da una motivazione implicita ma inequivoca contenuta nella sentenza sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.
La sentenza impugnata riguardava la condanna per evasione; la Corte di cassazione non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.
causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità è esclusa quando la motivazione di merito evidenzia un disvalore non tenue della condotta, desumibile anche dalla reiterazione di più illeciti in un breve arco temporale.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a deduzioni generiche o meramente reiterative.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito valorizza elementi sintomatici di un disvalore non lieve, come la commissione di più illeciti a breve distanza di tempo.
- La censura sulla mancata concessione di una sanzione sostitutiva deve confrontarsi con la motivazione, anche implicita ma univoca, resa dal giudice di merito sul trattamento sanzionatorio; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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