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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21528/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente medico con una azienda sanitaria pubblica, nell'ambito del quale il lavoratore aveva contestato la reiterazione dei contratti a termine e, soprattutto, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a un incarico professionale asseritamente spettante dopo cinque anni di anzianità, con conseguente risarcimento del danno, anche per perdita di chance, e con ulteriori pretese economiche collegate alla maggiore anzianità di servizio. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione dell'azienda, ritenendo che, quanto meno, incombeva sull'ente un onere di valutazione del dirigente e che l'inerzia dell'amministrazione integrasse violazione di buona fede e correttezza, lesiva di un interesse legittimo del medico. In cassazione l'azienda ha dedotto violazione e falsa applicazione della contrattazione collettiva e del regolamento interno aziendale in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari, sostenendo che non esista un diritto soggettivo automatico all'incarico dopo il quinquennio, poiché il conferimento è subordinato alle regole del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dei CCNL applicabili. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del motivo, assumendo che la sentenza impugnata non aveva affermato un diritto automatico all'incarico ma aveva valorizzato la mancata valutazione del dirigente in violazione di buona fede e correttezza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, perché il ricorso colpiva la ratio della decisione impugnata, cioè l'assunto che l'azienda avesse un onere di attivazione a prescindere dalla verifica dei presupposti per il conferimento dell'incarico. Nel merito ha accolto il motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui, in materia di dirigenza medica, il conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice e degli altri incarichi professionali dopo il quinquennio di anzianità e la valutazione positiva del collegio tecnico è subordinato alla concreta esistenza di posti disponibili, all'assetto organizzativo dell'atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Poiché nel caso concreto non risultavano allegazioni sufficienti sulla disponibilità di posti né sulla specifica pretermissione del medico rispetto a incarichi concretamente conferibili, è stata esclusa la configurabilità di un diritto all'incarico e, conseguentemente, è stata esclusa anche ogni pretesa risarcitoria per il solo mancato conferimento. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio ulteriore, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originaria domanda del dirigente medico e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla ricorrente come disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato per escludere un automatismo nel conferimento dell'incarico dirigenziale

  • d.lgs. n. 502 del 1992, artt. 15 e 15-ter

    richiamati come disciplina speciale della dirigenza medica, secondo cui il conferimento degli incarichi è subordinato ai presupposti organizzativi e selettivi previsti

  • CCNL area dirigenza medica 2006-2009

    richiamato come fonte collettiva regolatrice delle procedure di conferimento degli incarichi

  • CCNL area dirigenza medica 1998-2001

    richiamato come fonte collettiva rilevante per la disciplina degli incarichi dirigenziali

Massime di principio

  • Nel settore della dirigenza medica il superamento del quinquennio di anzianità e la valutazione positiva non determinano di per sé un diritto automatico al conferimento dell'incarico professionale, che resta condizionato alla disponibilità di posti, all'assetto organizzativo aziendale, alla copertura finanziaria e alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.
  • Per fondare una domanda risarcitoria da mancato conferimento di incarico dirigenziale non è sufficiente allegare l'astratta spettanza dell'incarico: occorre dedurre e provare che esistesse un incarico concretamente conferibile e che il soggetto sia stato specificamente pretermesso o abbia perso una effettiva chance di accesso.
  • La violazione di buona fede e correttezza non può essere affermata in modo astratto come fonte di un obbligo generalizzato di attivazione della pubblica amministrazione, se manca il presupposto sostanziale del diritto o dell'interesse giuridicamente rilevante invocato dal dipendente.
  • Se la disciplina speciale subordina il conferimento dell'incarico a presupposti oggettivi e procedimentali, la mera inerzia dell'amministrazione non basta a fondare il risarcimento del danno in re ipsa per il mancato incarico.

Come è indicizzato

MaterieDirigenti
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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