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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29056/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato per la fornitura di materiale software e dei correlati servizi professionali. La committente deduceva che, dopo l'avvio del rapporto, il sistema software e gli applicativi avevano manifestato difetti di funzionamento e che, nonostante la prosecuzione del rapporto per alcuni anni, il malfunzionamento persisteva; per questo aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte e chiesto la restituzione dell'intero corrispettivo pagato, oltre al risarcimento del danno. In appello la committente contestava la motivazione del primo giudice sulla risoluzione e la quantificazione del danno; la fornitrice proponeva appello incidentale contestando la qualificazione della propria responsabilità e il riconoscimento stesso del danno. In cassazione la società committente, quale ricorrente, deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1458, comma 1, c.c., sostenendo che il contratto, pur qualificato come misto, non poteva essere assimilato a un contratto ad esecuzione continuata o periodica e che quindi la risoluzione avrebbe dovuto travolgere anche le prestazioni già eseguite, con conseguente obbligo restitutorio integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha condiviso la qualificazione del rapporto come contratto misto, contenente non solo la fornitura di programmi ma anche prestazioni tipiche di appalto di servizi, con assistenza di sistema e consulenze periodiche per l'implementazione del servizio. Da tale struttura ha desunto che il contratto fosse equiparabile, per natura, ai contratti ad esecuzione continuata, con conseguente applicazione della regola dell'art. 1458, comma 1, c.c. secondo cui la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. È stata quindi esclusa la restituzione dell'intero corrispettivo versato. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1458 c.c.

    La regola della non retroattività della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite; nel caso di contratto misto con prestazioni assimilabili a servizi periodici o continuativi, si applica la seconda parte del comma 1 e non opera la restituzione integrale di quanto già corrisposto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contratti misti la disciplina della risoluzione va individuata in base alla concreta struttura delle prestazioni dedotte, non alla mera etichetta del tipo contrattuale prevalente.
  • Quando il contratto comprende prestazioni di assistenza, manutenzione o consulenza rese in modo periodico o continuativo, esso può essere assimilato ai contratti ad esecuzione continuata o periodica ai fini dell'art. 1458 c.c.
  • In presenza di risoluzione per inadempimento di un contratto con prestazioni già eseguite, la regola della retroattività non opera automaticamente: occorre verificare se la natura del rapporto consenta di mantenere fermi gli effetti delle prestazioni già rese.
  • Il ricorso per cassazione è infondato se censura la violazione dell'art. 1458 c.c. senza confrontarsi con l'accertamento di merito sulla concreta presenza di prestazioni periodiche o continuative nel rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoCompravendita
RamiContratti
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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