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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36484/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione con riferimento ai presupposti soggettivi e oggettivi del reato contestato (emissione di fatture per operazioni inesistenti), sostenendo che la condotta fosse imputabile esclusivamente al coimputato Colella; 2) vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 nonostante il pagamento integrale del debito fiscale prima del dibattimento.

La decisione

Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di Cassazione ha confermato i rilievi della Corte d'appello che avevano accertato l'emissione di due fatture false (dic. 2014 e dic. 2015) dalla Eurodata S.r.l., la posizione di controllo e la partecipazione del ricorrente (quotista al 95% e amministratore di fatto), la mancanza di documentazione a supporto delle prestazioni e le modalità di pagamento che dimostravano la collaborazione con Colella. Perciò è stata confermata la responsabilità penale per gli articoli contestati. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 anche ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e, avendo il ricorrente pagato l'intero debito prima del dibattimento, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'attenuante e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per rivalutare la concessione della circostanza attenuante. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; utilizzata per definire la partecipazione del ricorrente insieme al coimputato.

  • art. 81 cpv cod. pen.

    art. 81, comma secondo c.p.

    Richiamata in relazione alla continuazione o connessione delle condotte e alle pene applicabili per il concorso di reati/partecipanti.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferimento al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie comporti obbligo d'imposta sull'ammontare indicato e quindi possa essere oggetto della disciplina mitigatoria prevista dall'art. 13-bis.

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che l'estinzione del debito tributario prima del dibattimento può rendere applicabile l'attenuante anche per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), alla luce dell'orientamento giurisprudenziale recente.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta di applicazione della pena su concorde istanza delle parti (strumento utilizzato dal coimputato Colella nella definizione della sua posizione).

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 25656 del 27/05/2022 (Canalicchio, Rv. 283344-01)

    Sez. 3, n. 25656 del 27/05/2022

    Orientamento richiamato per affermare che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti comporta l'obbligo d'imposta sull'intero ammontare e che, pertanto, l'art. 13-bis è applicabile anche a tali fattispecie penali.

Massime di principio

  • La mera contabilizzazione delle fatture nei registri fiscali non esclude la rilevanza penale: l'iscrizione in contabilità è frequente nelle frodi fiscali e non contraddice l'elemento soggettivo del reato.
  • La prova dell'elemento psicologico può essere desunta da atti formali e comportamenti (es. sottoscrizione di documenti, accordi di pagamento, struttura societaria e disponibilità di risorse) che dimostrano consapevolezza dell'inesistenza delle prestazioni.
  • L'estinzione del debito tributario prima del dibattimento può rendere applicabile l'attenuante prevista dall'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 anche nei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), riducendo la pena possibile.
  • In sede di cassazione non è possibile rimodulare valutazioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito; i motivi meramente fattuali o ripetitivi vengono dichiarati manifestamente infondati.
  • Le modalità di pagamento (es. versamenti su conti nella disponibilità del beneficiario, uso di cambiali) e la mancanza di strutture o personale coerenti con le fatture emesse sono indizi forti di collusione e finalità evasive.

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