Cassazione Penale, Sentenza n. 36484/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione con riferimento ai presupposti soggettivi e oggettivi del reato contestato (emissione di fatture per operazioni inesistenti), sostenendo che la condotta fosse imputabile esclusivamente al coimputato Colella; 2) vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 nonostante il pagamento integrale del debito fiscale prima del dibattimento.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di Cassazione ha confermato i rilievi della Corte d'appello che avevano accertato l'emissione di due fatture false (dic. 2014 e dic. 2015) dalla Eurodata S.r.l., la posizione di controllo e la partecipazione del ricorrente (quotista al 95% e amministratore di fatto), la mancanza di documentazione a supporto delle prestazioni e le modalità di pagamento che dimostravano la collaborazione con Colella. Perciò è stata confermata la responsabilità penale per gli articoli contestati. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 anche ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e, avendo il ricorrente pagato l'intero debito prima del dibattimento, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'attenuante e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per rivalutare la concessione della circostanza attenuante. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; utilizzata per definire la partecipazione del ricorrente insieme al coimputato.
art. 81, comma secondo c.p.
Richiamata in relazione alla continuazione o connessione delle condotte e alle pene applicabili per il concorso di reati/partecipanti.
Riferimento al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie comporti obbligo d'imposta sull'ammontare indicato e quindi possa essere oggetto della disciplina mitigatoria prevista dall'art. 13-bis.
art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000
art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che l'estinzione del debito tributario prima del dibattimento può rendere applicabile l'attenuante anche per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), alla luce dell'orientamento giurisprudenziale recente.
Richiamato in relazione alla richiesta di applicazione della pena su concorde istanza delle parti (strumento utilizzato dal coimputato Colella nella definizione della sua posizione).
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 25656 del 27/05/2022 (Canalicchio, Rv. 283344-01)
Sez. 3, n. 25656 del 27/05/2022
Orientamento richiamato per affermare che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti comporta l'obbligo d'imposta sull'intero ammontare e che, pertanto, l'art. 13-bis è applicabile anche a tali fattispecie penali.
Massime di principio
- La mera contabilizzazione delle fatture nei registri fiscali non esclude la rilevanza penale: l'iscrizione in contabilità è frequente nelle frodi fiscali e non contraddice l'elemento soggettivo del reato.
- La prova dell'elemento psicologico può essere desunta da atti formali e comportamenti (es. sottoscrizione di documenti, accordi di pagamento, struttura societaria e disponibilità di risorse) che dimostrano consapevolezza dell'inesistenza delle prestazioni.
- L'estinzione del debito tributario prima del dibattimento può rendere applicabile l'attenuante prevista dall'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 anche nei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), riducendo la pena possibile.
- In sede di cassazione non è possibile rimodulare valutazioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito; i motivi meramente fattuali o ripetitivi vengono dichiarati manifestamente infondati.
- Le modalità di pagamento (es. versamenti su conti nella disponibilità del beneficiario, uso di cambiali) e la mancanza di strutture o personale coerenti con le fatture emesse sono indizi forti di collusione e finalità evasive.
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