Cassazione Penale, Ordinanza n. 13695/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna dell'imputato già pronunciata in appello per il reato di porto abusivo di armi, con pena ridotta a un anno di arresto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a un anno di arresto per il reato di porto abusivo di armi ex art. 699, comma 2, c.p., commesso a Marsala il 12/04/2022. Il ricorso contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, per implicito, la conferma del diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la particolare tenuità non è applicabile quando emergono elementi sintomatici di abitualità e accentuata pericolosità sociale; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi precedenti penali, alcuni specifici, e reiterate violazioni delle prescrizioni connesse a una misura di prevenzione durata due anni, disposta per la pericolosità sociale dell'imputato. Sulla base delle stesse valutazioni di fatto, la Corte d'appello aveva legittimamente negato le attenuanti generiche e commisurato la pena.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato contestato, non oggetto di censura nel merito quanto alla sua sussistenza nel fatto accertato
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ricorrono elementi sintomatici di abitualità e di accentuata pericolosità sociale dell'imputato
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta si inserisce in un quadro di abitualità criminosa o di accentuata pericolosità sociale desumibile da precedenti penali e da reiterate violazioni di prescrizioni imposte da misure di prevenzione.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto e sul diniego delle attenuanti generiche, quando fondato su elementi di fatto congruamente motivati dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e non manifesta illogicità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di esonero previste dalla legge.
Come è indicizzato
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