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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47661/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della funzione nel Corpo di Polizia penitenziaria per 12 mesi, per presunto peculato (artt. 81, 110, 314 c.p.): si contesta la mancata prova della materiale appropriazione di generi alimentari destinati alla mensa dell'istituto, l'errata qualificazione temporale del reato come permanente, la carenza di riscontri concreti alle intercettazioni e la rilevanza favorevole di un'autorizzazione a smaltire residui organici e dell'esito negativo di perquisizioni. In secondo luogo si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.), ritenute non attuali né concrete in mancanza di elementi che rendano altamente probabile la reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla natura permanente del peculato, richiamando l'orientamento consolidato che il peculato è reato istantaneo e condividendo la valutazione del giudice del riesame, che ha ricostruito plurime condotte di appropriazione reiterata basandosi su intercettazioni e servizi di osservazione (prelievi di cassette/pacchi di generi alimentari, presenza su veicoli di prodotti in buono stato, vendita di panini). L'autorizzazione a prelevare residui organici è stata ritenuta non idonea a giustificare l'appropriazione di alimenti in perfetto stato di conservazione. L'esito negativo di perquisizioni non ha scalfito il quadro indiziario complessivo. Quanto al profilo cautelare, la censura è stata ritenuta aspecifica e sostanzialmente una rinnovata valutazione di merito; il Tribunale ha logicamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione per la serialità delle condotte, la posizione di rilievo del ricorrente e le complicità con colleghi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Il reato di peculato è qualificato come reato istantaneo; la Corte conferma che il consumo del reato avviene al momento dell'appropriazione o dell'uso difforme del bene pubblico.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il reclamo contro le misure cautelari; il ricorso proposto è stato esaminato nei limiti consentiti dalla legge e dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati o non rilevanti in Cassazione.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Previsione circa le esigenze cautelari; la Corte ricorda che la deduzione della loro assenza nel giudizio di legittimità è ammissibile solo se fondata su violazioni normative specifiche o manifesta illogicità motivazionale, non su una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese del procedimento per il ricorrente, applicata poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare la misura equitativa a carico del ricorrente verso la cassa delle ammende, ritenendo assente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità ma comunque disponendo il pagamento.

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla contestazione di concorso e pluralità di condotte aggravanti; la decisione ha tenuto conto del quadro indiziario come relativamente al concorso di più soggetti e alla reiterazione delle condotte.

Massime di principio

  • Il peculato è reato istantaneo: l'accertamento si focalizza sul momento dell'appropriazione o della diversa destinazione del bene pubblico, non su una presunta 'permanenza' del reato.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare le risultanze probatorie; le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Intercettazioni e servizi di osservazione, se congruamente valutati dal giudice del merito, possono costituire base sufficiente per misure interdittive anche se perquisizioni successive risultano negative.
  • Un'autorizzazione amministrativa a smaltire rifiuti organici non legittima l'appropriazione di generi alimentari in buono stato: il contenuto e i limiti dell'autorizzazione devono essere verificati concretamente.
  • Le impugnazioni avverso misure cautelari devono articolare censure di diritto specifiche o dimostrare manifesta illogicità della motivazione; la sola riproposizione di una diversa valutazione della fattispecie è insufficiente.
  • La sussistenza di esigenze cautelari può essere fondata sulla reiterazione seriale delle condotte, sulla posizione di rilievo dell'indiziato e sulle complicità con altri soggetti coinvolti.

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