Cassazione Penale, Sentenza n. 20327/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza del 25/02/2021 relativa al reato previsto dall'art. 186 cod. strada (fatto del 31/07/2016).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il termine prescrizionale è maturato e ha dichiarato il reato estinto per prescrizione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria, ritenendo che la competenza esclusiva per l'accertamento delle condizioni per l'applicazione di tale sanzione spetti al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Belluno.
Norme richiamate
Il reato contestato (guida in stato di ebbrezza) è risultato estinto per prescrizione; la declaratoria di estinzione impedisce la prosecuzione del processo penale e determina l'annullamento della sentenza impugnata.
art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.
La Corte ha escluso l'applicazione di questa norma in sede di cassazione perché non risultava evidente il ricorrere di una causa di non punibilità; pertanto non è stato possibile utilizzare tale disposizione per evitare l'annullamento per prescrizione.
art. 224, comma 3, cod. strada
L'estinzione del reato comporta che la competenza esclusiva ad accertare le condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (es. misura sulla patente) spetti al Prefetto; il giudice penale ha quindi eliminato la sanzione amministrativa accessoria e inviato gli atti all'autorità amministrativa competente.
Massime di principio
- Quando in sede di cassazione risulta che è maturata la prescrizione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio, impedendo la prosecuzione del processo penale.
- L'annullamento per prescrizione comporta che il giudice penale non possa mantenere sanzioni amministrative accessorie per le quali la legge attribuisce competenza all'autorità amministrativa: tali sanzioni devono essere valutate dal Prefetto ai sensi dell'art. 224 cod. strada.
- Non è possibile invocare l'art. 129 cod. proc. pen. in cassazione se non è chiaro e manifesto il ricorrere di una causa di non punibilità; in tali casi prevale la declaratoria di prescrizione se i termini sono maturati.
- Anche se il reato penale si estingue per prescrizione, potrebbero essere comunque avviate procedure amministrative separate (dinanzi al Prefetto) per valutare l'applicazione di sanzioni accessorie; chi si trova in situazione analoga deve considerare sia l'elemento penale sia l'eventuale profilo amministrativo.
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