Sentenza del 25/01/2022 n. 2034 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M.M. impugna la sentenza della CTR Calabria che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento Ici per gli anni 2006-2011 relativi a un terreno edificabile in comproprietà con il fratello. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione delle norme procedurali (D.Lgs. n.546/1992, artt.22 e 53) perché la CTR aveva ammesso l'appello del Comune nonostante mancasse la ricevuta di spedizione dell'atto (nell'avviso di ricevimento era presente solo una annotazione manoscritta, priva di timbro meccanografico dell'ufficio postale); (2) violazione della normativa sull'ICI (D.Lgs. n.504/1992, art.2, co.1, lett.b) e omessa decisone perché la CTR aveva ritenuto il terreno edificabile senza considerare che il Comune, dopo l'alluvione del 3 luglio 2006, aveva attribuito al terreno valore di mercato pari a zero (intervento amministrativo che lo qualificava inedificabile per rischio idrogeologico R4); (3) omessa decisione sull'eccezione subordinata concernente l'eccessività del valore di mercato assunto (63 €/mq) rispetto alla perizia di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Richiamando il criterio stabilito dalle SS.UU. (Cass. SS.UU. n.13452/2017), ha affermato che l'avviso di ricevimento è idoneo a provare la tempestività della spedizione solo se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale tramite stampigliatura meccanografica o timbro datario; la sola annotazione manoscritta nell'avviso acquisito dal fascicolo non soddisfaceva tale requisito. Ne è conseguito che l'appello del Comune è stato dichiarato inammissibile per tardività e la sentenza di primo grado favorevole al contribuente è passata in giudicato. La Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha condannato il Comune alle spese di lite.
Norme richiamate
Norma procedurale che regola l'impugnazione degli atti tributari: la Corte ha applicato il principio che la prova della tempestiva spedizione della notifica via servizio postale richiede documentazione certa (ricevuta di spedizione o avviso di ricevimento con timbro/meccanografia dell'ufficio postale).
Disposizione processuale collegata alle conseguenze dell'inammissibilità dell'appello; la Corte l'ha richiamata per dichiarare l'appello del Comune inammissibile e il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. b)
Definizione del presupposto impositivo ICI in relazione alla natura edificabile del terreno: la censura del ricorrente mirava a far valutare la situazione urbanistica e amministrativa che inciderebbe sul presupposto e sulla base imponibile; la Corte però non si è pronunciata sul merito per avere risolto la controversia su ragioni processuali.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e omessa decisione): il ricorrente le ha invocate per le censure di diritto e per la mancata pronuncia su questioni decisive; la Corte ha però ritenuto assorbite le questioni di merito alla stregua della motivazione sul primo motivo.
Regolazione comunale (art.13 quater Reg.Ici), Delib. consiliare n.29/2010, Det. n.64/2011
Atti e determinazioni comunali che attribuivano valore di mercato pari a zero ad aree ritenute inedificabili per rischio idrogeologico successivo all'alluvione del 2006; il ricorrente denunciava che la CTR non aveva considerato tali atti nella valutazione dell'imponibilità, ma la Corte non si è pronunciata sul punto per decisione fondata sulla irricevibilità dell'appello.
Cass. SS.UU. n. 13452/2017 (giurisprudenza)
Principio di diritto richiamato: l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è attestata dall'ufficio postale con timbro o stampigliatura meccanografica; in loro assenza la data manoscritta non è prova sufficiente della tempestività della notifica.
Massime di principio
- Per provare la tempestività di una notifica a mezzo servizio postale è preferibile allegare la ricevuta di spedizione; in mancanza, l'avviso di ricevimento è valido solo se recante timbro datario o stampigliatura meccanografica dell'ufficio postale che attesti la data di invio.
- Se l'ente pubblico propone appello fuori termine e la prova della spedizione non è certa, il giudice può dichiarare l'appello inammissibile con effetto di confermare in via definitiva la sentenza favorevole al contribuente.
- Questioni sostanziali (es. qualificazione urbanistica, valore di mercato, inedificabilità per rischio idrogeologico) devono essere adeguatamente documentate e discusse nelle fasi processuali opportune: tuttavia, tali profili possono rimanere senza esame se il giudice decide la controversia su questioni processuali preclusive.
- Il contribuente deve sollevare e documentare alternativamente tutte le difese (nullità procedurali dell'atto, errori di valutazione del valore, atti amministrativi comunali sopravvenuti) perché, se il giudice risolve sul punto procedurale, le questioni di merito potrebbero non essere più valutate.
- Gli atti amministrativi locali che incidono sulla base imponibile (deliberazioni comunali, determinazioni) vanno prodotti e richiamati nel processo tributario affinché la loro efficacia sia valutata dal giudice; la loro mera esistenza non viene esaminata se il giudice pronuncia per ragioni procedurali.
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