Cassazione Penale, Ordinanza n. 39692/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che gli aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale, pur concedendogli la detenzione domiciliare. Dalla decisione emerge che il tribunale aveva ritenuto insussistente, allo stato, una prognosi favorevole di non recidivanza e di completa affidabilità esterna, valorizzando i numerosi precedenti penali e l'assenza di una concreta opportunità lavorativa o comunque risocializzante. Nel ricorso per cassazione il condannato ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte rileva che tali censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi già apprezzati dal giudice della sorveglianza, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze, formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, sollecitassero in sostanza un riesame del merito estraneo al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dalla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte si limita a verificare la correttezza logico-giuridica della valutazione di diniego compiuta dal tribunale di sorveglianza.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito.
- Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere legittimamente fondato sull'assenza di una prognosi positiva di non recidivanza e di affidabilità esterna, quando il giudice valorizzi i precedenti penali dell'interessato e la mancanza di una concreta prospettiva lavorativa o risocializzante.
- La motivazione del tribunale di sorveglianza è insindacabile in cassazione quando sia adeguata e non manifestamente illogica, anche se il ricorrente proponga una lettura alternativa degli stessi elementi di fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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