Cassazione Penale, Sentenza n. 29193/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un avvocato imputato di patrocinio infedele per avere, secondo l’accusa, assistito un cliente in una controversia con una società finanziaria e, dopo averlo rassicurato sull’esito favorevole della pratica, essersi poi disinteressato della difesa, con conseguente pignoramento immobiliare ai danni del cliente. La Corte di appello ha però riformato la condanna di primo grado e assolto l’imputato, ritenendo non provato che avesse ricevuto un mandato specifico per quella procedura esecutiva, osservando che non era comparso alle udienze, era intervenuto solo tardivamente e che le ulteriori condotte valorizzate in primo grado riguardavano profili successivi e non ricompresi nel capo di imputazione. La parte civile ha ricorso per cassazione con quattro motivi: omissione di esame delle conclusioni scritte depositate in appello, vizi di motivazione sulla sussistenza del fatto e sul conferimento dell’incarico professionale, errata valutazione della rilevanza/ammissibilità delle registrazioni di colloqui tra cliente e avvocato, e insussistenza della motivazione che escludeva il danno patrimoniale e morale. La Procura generale e la difesa dell’imputato hanno chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto aspecifica la doglianza sull’omesso esame delle conclusioni scritte della parte civile, perché non era indicato il loro contenuto né quale pregiudizio concreto derivasse dalla loro eventuale omissione. Quanto ai primi due motivi, ha riconosciuto che la Corte di appello aveva errato nel valorizzare l’assenza di un mandato formale e nel ritenere estranee alcune condotte alla contestazione, poiché il reato di patrocinio infedele può riguardare anche l’assistenza professionale in senso ampio; tuttavia ha giudicato decisiva e non superata dalla ricorrente la considerazione secondo cui mancava un interesse dell’avvocato a ingannare il cliente, non avendo richiesto compensi e avendo concordato un pagamento solo a esito favorevole della pretesa risarcitoria. Ha quindi qualificato, al più, i fatti come eventuale errore professionale, non come volontaria deviazione infedele. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza impugnata non aveva deciso sull’utilizzabilità delle registrazioni, ma solo sulla loro scarsa forza dimostrativa. Il quarto motivo è stato giudicato generico e comunque consequenziale al rigetto delle censure sul merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La fattispecie di patrocinio infedele è riferita non solo alla difesa o rappresentanza formale, ma anche all’assistenza della parte in ambito giudiziario; richiede una volontaria deviazione del legale dai propri doveri professionali, con consapevolezza del pregiudizio per il cliente.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
L’omessa valutazione delle conclusioni scritte può integrare nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento, ma solo se quelle conclusioni hanno un autonomo contenuto argomentativo effettivamente difensivo.
art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato in giurisprudenza come disciplina emergenziale cartolare, rilevante ai fini dell’onere di esaminare le conclusioni scritte.
Procedimento cartolare in appello, ritenuto sostanzialmente analogo alla disciplina emergenziale richiamata ai fini della valutazione dell’omesso esame delle conclusioni scritte.
La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento.
Massime di principio
- Nel patrocinio infedele, la rilevanza penale non è limitata al mancato compimento di atti processuali formali, ma può investire anche l’assistenza professionale più ampia; tuttavia resta necessario accertare una condotta dolosamente infedele, non un mero errore tecnico o professionale.
- L’assenza di un mandato formale non esclude automaticamente la configurabilità del reato quando risulti comunque un’attività professionale svolta nell’interesse della parte assistita.
- Per integrare la nullità derivante dall’omesso esame di conclusioni scritte nel giudizio di impugnazione, occorre che le conclusioni abbiano un autonomo contenuto difensivo e che la parte indichi specificamente il loro contenuto e la decisività della loro omissione.
- La contestazione in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica e si fonda su una ratio decisiva non efficacemente superata dal ricorrente.
- Se viene esclusa la configurabilità del reato, viene meno anche la possibilità di fondare su di esso il danno risarcibile in sede civile.
- La critica sull’uso di registrazioni clandestine è infondata quando la sentenza di merito non ne nega l’astratta utilizzabilità, ma ne valuta soltanto la scarsa attendibilità o capacità dimostrativa.
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