Cassazione Penale, Sentenza n. 2117/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e per plurimi episodi di riciclaggio (capo B). I motivi principali: (i) mancata individuazione del reato presupposto per il riciclaggio e vizio di motivazione rispetto agli episodi ascritti; (ii) omissione di valutazione di documenti probatori (fatture) relativi alle esportazioni contestate; (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 648-bis, comma 3, per incompatibilità con i patteggiamenti dei coimputati; (iv) erronea applicazione dell'aggravante di transnazionalità (art. 61-bis); (v) insussistenza dell'associazione per delinquere se venissero esclusi i delitti-fine; (vi) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti; (vii) eccezione di prescrizione per il reato associativo una volta esclusa la qualifica di organizzatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso relativi ai reati di riciclaggio, ritenendo corretta la qualificazione del reato presupposto (almeno nella sua tipologia) e la valutazione probatoria dei giudici di merito, nonché l'applicabilità dell'aggravante di transnazionalità. Ha invece accolto l'eccezione di prescrizione relativa al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), ritenendo che l'attività del sodalizio si fosse esaurita entro dicembre 2013 e che il relativo termine di prescrizione (anche tenuto conto delle sospensioni) fosse spirato al 25/04/2022; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato perché estinto per prescrizione. Ha altresì disposto la rideterminazione immediata del trattamento sanzionatorio per i residui reati di riciclaggio, eliminando l'aumento per il reato estinto: pena finale per i reati di riciclaggio rideterminata in anni quattro di reclusione ed euro 5.334,00 di multa. Il ricorso è stato quindi respinto nei restanti punti.
Norme richiamate
La Cassazione conferma che, ai fini del reato di riciclaggio, è necessaria l'individuazione del reato presupposto almeno nella sua tipologia; non è richiesta la ricostruzione completa di tutti gli estremi storico-fattuali. Inoltre la trasformazione (fusione) della materia prima costituisce autonoma fattispecie di riciclaggio.
Il reato di associazione per delinquere è stato dichiarato estinto per prescrizione: la Corte ha calcolato il termine sulla base della cessazione dell'attività del sodalizio (dicembre 2013) e tenuto conto delle sospensioni, con conseguente estinzione rilevabile d'ufficio in sede di legittimità.
art. 61-bis cod. pen. (ex art. 4 L. 16/03/2006, n.146)
L'aggravante per transnazionalità può applicarsi anche quando si verifica un'immedesimazione tra l'associazione contestata e un gruppo criminale organizzato transnazionale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante nelle circostanze del caso.
Il giudizio con patteggiamento dei coimputati non è vincolante né automaticamente esportabile in altri processi; il patteggiamento è un accordo negoziale le cui risultanze non impediscono al giudice del merito di valutare autonomamente il materiale probatorio.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Consente la immediata rideterminazione del trattamento sanzionatorio in Cassazione quando venga eliminata una parte della pena per estinzione di reato; la Corte ha rideterminato la pena residua eliminando l'aumento relativo al titolo perento.
Richiamati dalla difesa in relazione all'estinzione del reato; la Corte ha comunque dichiarato l'estinzione per prescrizione ex art. 416 e ha operato la conseguente eliminazione della pena relativa.
Massime di principio
- Per il reato di riciclaggio (art. 648-bis) è sufficiente che il reato presupposto sia individuato nella sua tipologia; non è sempre necessaria la ricostruzione completa di tutti gli estremi storici quando la trasformazione/mescolamento del bene renda impossibile l'individuazione puntuale.
- La fusione o altra trasformazione irreversibile della materia prima può integrare un'autonoma fattispecie di riciclaggio e costituire il reato presupposto per ulteriori operazioni illecite.
- I patteggiamenti dei coimputati non vincolano i giudici chiamati a decidere su posizioni differenti: le scelte negoziali non impediscono la valutazione autonoma del compendio probatorio in altri procedimenti.
- L'aggravante per transnazionalità può essere applicata anche quando l'associazione per delinquere coincide con un gruppo criminale transnazionale; occorre valutare i collegamenti e l'operatività oltre i confini nazionali.
- La prescrizione va calcolata avendo riguardo alla concreta durata dell'attività del sodalizio; se la corte ritiene cessata l'attività associativa entro una data determinata, può dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato associativo in sede di legittimità.
- In sede di impugnazione non è sufficiente lamentare una diversa valutazione probatoria: l'appello per Cassazione richiede censure di diritto e può essere rigettato se la motivazione di merito risulta logica e coerente con le emergenze processuali.
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