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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18354/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace di Foggia che aveva rigettato il suo ricorso contro un decreto di espulsione prefettizio, unitamente al conseguente ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. I motivi dedotti erano due: 1) nullità per omessa notificazione del decreto di espulsione e dell'ordine del questore in lingua conosciuta, con dedotta violazione dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998; 2) nullità per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera, con dedotta violazione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 19 del T.U. immigrazione, assumendo la sussistenza del diritto alla protezione speciale. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il ricorso telematico non era corredato da procura alle liti valida e che nel fascicolo telematico non risultava alcuna procura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura alle liti. Ha rilevato che, pur essendo il ricorso sottoscritto da un difensore e depositato telematicamente, nelle 18 pagine dell'atto non era presente alcuna procura e anche nel fascicolo telematico non vi era il relativo documento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti e ha escluso i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato come norma asseritamente violata per la mancata notifica in lingua conosciuta del decreto di espulsione e dell'ordine del questore; la Corte non entra nel merito della doglianza per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 29 D.Lgs. n. 25 del 2008

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita insussistenza dei presupposti per l'espulsione con accompagnamento alla frontiera; il motivo non è esaminato nel merito per difetto di procura.

  • art. 19 T.U.I.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la sussistenza del diritto alla protezione speciale e l'illegittimità dell'espulsione; la Corte non si pronuncia sul punto per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se nel fascicolo telematico non risulta la procura alle liti, quando essa non sia materialmente presente nell'atto depositato.
  • La verifica della valida conferimento della procura è preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di merito o di nullità dell'atto impugnato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e non si applica il raddoppio del contributo unificato quando non ne ricorrano i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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