Cassazione Penale, Ordinanza n. 05591/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava un imputato già condannato in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. La Corte di appello aveva confermato la decisione del Tribunale. In cassazione il difensore proponeva un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e non specificava le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a sostegno della censura, con conseguente inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti di contenuto dell'atto di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo assolutamente generico, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., la cui inosservanza determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 581 lett. d) cod.proc.pen.
"I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con chiara indicazione delle ragioni giuridiche e dei fatti posti a base della richiesta; la genericità del motivo integra violazione della norma.
art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
La mancanza dei requisiti di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in presenza di profili di colpa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente denunciare in modo apodittico violazione di legge o vizio di motivazione senza indicare puntualmente gli errori di diritto e i dati fattuali rilevanti.
- La genericità assoluta del motivo di impugnazione integra una violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p. e comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di specificità, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende se non può escludersi la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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