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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36335/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi erano proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 17 settembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i ricorrenti contestavano, in sintesi: la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. e la ritenuta sanatoria di un'eventuale nullità per effetto della successiva richiesta di giudizio abbreviato con procura speciale; la conoscenza della lingua italiana da parte di uno degli imputati; la sussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, sostenendo che le offese non sarebbero state rivolte a causa della funzione esercitata dal capo treno e che questi fosse in pausa; la presenza delle condizioni richieste per integrare la circostanza della presenza di più persone; infine, entrambi deducevano la prescrizione del reato, assumendo che fosse maturata prima della motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché tutti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e riproduttivi di censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello. Ha ritenuto corretta la notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p. e, comunque, sanata ogni eventuale nullità dalla richiesta di giudizio abbreviato; ha ritenuto adeguatamente dimostrata la conoscenza della lingua italiana; ha confermato la sussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale perché le offese erano comunque rivolte a causa della funzione del capo treno, irrilevante che fosse in pausa; ha ritenuto presente la pluralità di persone richiesta dall'art. 341-bis c.p. sulla base del contesto dei fatti. Quanto alla prescrizione, ha affermato che è irrilevante il momento del deposito della motivazione rispetto alla maturazione del termine, essendo determinante il momento della decisione di appello; inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude sia la deduzione sia il rilievo d'ufficio dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    La notifica eseguita secondo questa disposizione è stata ritenuta corretta; un'eventuale nullità sarebbe comunque stata sanata dalla successiva richiesta di giudizio abbreviato con procura speciale.

  • art. 341-bis c.p.

    Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è stato ritenuto integrato anche in presenza di offese rivolte al capo treno per la funzione esercitata, con la presenza delle più persone desunta dal contesto spaziale e fattuale.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di far valere o rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito senza confrontarsi effettivamente con la motivazione impugnata.
  • L'eventuale nullità della notifica può considerarsi sanata quando l'imputato, tramite difensore munito di procura speciale, compia un atto processuale incompatibile con la volontà di eccepirla, come la richiesta di giudizio abbreviato.
  • Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, rileva che l'offesa sia collegata alla funzione svolta dal soggetto passivo; non è decisivo che egli si trovi momentaneamente in pausa se permane il nesso funzionale con l'ufficio.
  • La presenza di più persone richiesta per l'oltraggio può essere desunta dal contesto concreto del fatto, senza che sia necessario il coinvolgimento attivo di tutti i presenti nell'attività d'ufficio offesa.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, neppure d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; ai fini dell'estinzione del reato conta il momento della decisione di merito, non quello del successivo deposito della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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