Cassazione Penale, Sentenza n. 26157/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva riformato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Il ricorrente deduceva: 1) vizio per mancato esame o travisamento della prova relativa a prelevamenti dalle casse sociali ritenuti finalizzati al pagamento "a nero" di stipendi stagionali, quindi non riconducibili a distrazione; omissione di valutazione della consulenza tecnica di parte, del verbale di ispezione della Guardia di Finanza (2005) e delle dichiarazioni dei testi Cagnazzo e Cusanno; 2) vizio nella comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 133 c.p.), poiché la Corte territoriale avrebbe ritenuto equivalenti le attenuanti generiche con l'aggravante dell'aver cagionato danno di rilevante gravità senza considerare che parte delle somme distratte era stata destinata al pagamento degli stipendi, riducendo così l'effettivo danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si trattasse di una rilettura di fonti di prova e di una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, inoltre il presunto travisamento della consulenza e di altre prove non è stato dedotto nei termini che rendono ammissibile il rilievo in caso di doppia conforme. Sul secondo motivo ha ritenuto che la comparazione tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice e non sia stata dimostrata come arbitraria o illogica; la richiesta di riconsiderare l'ammontare distratto comporterebbe un vietato riesame del merito. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, art. 217
art. 217 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942
Norma richiamata in relazione al reato di ritardato fallimento; la Corte di appello aveva dichiarato prescrizione di tale reato
legge fallimentare, art. 219, comma 2, n. 1
La Corte territoriale ha escluso tale circostanza aggravante in sede di riforma della pena
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. a) ed e)
art. 606, comma 1, lett. a) e e)
Regole sulle censure in cassazione; la Corte ha richiamato il divieto di riesame del merito e i limiti nel dedurre omessa o travisata valutazione della prova, specie nel cd. doppio conforme
Criteri per la determinazione della pena e per la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto tale giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice e sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà
Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiami sui presupposti per esonerare il condannato dal pagamento in favore della Cassa delle ammende; qui la Corte ha stabilito che le condizioni per l'esonero non ricorrevano
Massime di principio
- In caso di 'doppia conforme' (condanna confermata in primo e secondo grado), la Corte di Cassazione non ammette il semplice riesame degli elementi di fatto: le doglianze che si risolvono in una diversa valutazione della prova sono generalmente inammissibili.
- La censura per omessa o travisata valutazione di una prova è ammissibile in Cassazione solo se si dimostra che quella prova è stata valutata per la prima volta dal giudice di secondo grado e si indica con specificità in che modo la valutazione è viziata.
- Il confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.) rientra nella discrezionalità del giudice; per farlo annullare in Cassazione occorre provare un vizio di motivazione grave, come ragionamento illogico o palese arbitrarietà.
- Le contestazioni sull'entità del danno o sull'uso delle somme (es. pagamento di stipendi) richiedono elementi di fatto nuovi o errori di calcolo manifesto: la semplice proposta di una ricostruzione alternativa non è sufficiente in sede di legittimità.
- Per massimizzare l'efficacia di un ricorso in Cassazione, è necessario: (a) sollevare questioni di diritto nette; (b) documentare specificamente eventuali omissioni valutative del giudice di merito, indicando quando la prova è stata per la prima volta considerata; (c) produrre e far valere già in primo e secondo grado le consulenze tecniche e le richieste istruttorie rilevanti.
- In caso di condanna è importante considerare anche l'esposizione alle spese processuali e l'eventuale obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: le eccezioni a tale versamento sono ristrette e richiedono il rispetto dei parametri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
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