Cassazione Civile, Ordinanza n. 29943/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate, che ha depositato controricorso. Tuttavia, dalla verifica della cancelleria è emerso che il ricorso non risultava depositato in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio il mancato deposito, nonostante la controparte avesse portato a conoscenza dell'ufficio l'esistenza del ricorso con il controricorso, e ha trattato il profilo della conseguente improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c., rilevando il vizio d'ufficio anche perché l'intimata aveva comunque depositato controricorso. Ha compensato integralmente le spese di giudizio, in ragione della rilevazione officiosa dell'improcedibilità, e ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nei termini previsti; il mancato deposito determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per omesso deposito può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione anche quando la parte intimata abbia comunque depositato controricorso e abbia così portato a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso.
- Quando l'improcedibilità è rilevata d'ufficio, le spese di lite possono essere compensate.
- La pronuncia di improcedibilità può comportare l'annotazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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