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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33352/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice contro il debitore alienante di un immobile e contro i terzi acquirenti. Nel corso del giudizio di primo grado la creditrice aveva rinunciato agli atti nei confronti dei terzi acquirenti; il Tribunale aveva dichiarato estinto il rapporto processuale solo con questi ultimi, disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti del solo alienante, e aveva poi sospeso il procedimento. Il debitore alienante ha impugnato tale assetto sostenendo che, trattandosi di azione ex art. 2901 c.c. soggetta a litisconsorzio necessario sostanziale tra creditore, debitore e terzi acquirenti, la rinuncia agli atti verso alcuni convenuti avrebbe dovuto determinare l'estinzione dell'intero processo, non limitata ad alcuni soltanto dei rapporti processuali. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 306 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., deducendo che la Corte d'appello aveva errato nel confermare l'estinzione parziale e nel ritenere possibile una futura regolazione della questione in una fase successiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'azione revocatoria integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e che, pertanto, la rinuncia agli atti nei confronti di alcuni litisconsorti necessari non consente la prosecuzione del giudizio nei confronti del solo restante convenuto, dovendo l'estinzione operare in modo coerente rispetto al rapporto processuale inscindibile. Per questo motivo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria ordinaria richiede la partecipazione di tutte le parti necessarie del rapporto sostanziale, con conseguente configurazione del litisconsorzio necessario

  • art. 102 c.p.c.

    la causa deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; in mancanza non è possibile una decisione valida sul merito della domanda revocatoria

  • art. 306 c.p.c.

    la rinuncia agli atti non può essere gestita in modo da frammentare un rapporto processuale inscindibile rispetto ai litisconsorti necessari

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    la censura è stata proposta come vizio processuale per violazione delle regole sul litisconsorzio necessario

  • art. 75 cod. proc. civ.

    richiamato nel percorso motivazionale della sentenza impugnata per la sospensione del procedimento, senza che ciò impedisse il rilievo del vizio denunciato

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria sussiste litisconsorzio necessario tra creditore attore, debitore alienante e terzi acquirenti del bene o dell'atto impugnato.
  • Se la rinuncia agli atti riguarda solo alcuni litisconsorti necessari, il giudice non può limitarsi a proseguire il giudizio nei confronti dei soli soggetti residui quando la domanda resta inscindibile rispetto al rapporto processuale originario.
  • La carenza sopravvenuta di litisconsorti necessari incide sulla validità della prosecuzione del processo e deve essere considerata immediatamente, non rinviata a una fase successiva ai fini della decisione sulla stessa domanda revocatoria.
  • In presenza di un vizio attinente al contraddittorio necessario, la decisione che consente la prosecuzione del giudizio in forma parziale è cassabile per violazione di norme processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLitisconsorzio necessario
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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