Cassazione Penale, Sentenza n. 32752/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine di 48 ore) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida. Ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione (misura limitativa della libertà personale). La parte del provvedimento relativa al divieto di accesso agli impianti sportivi non è stata annullata dal provvedimento impugnatorio nella parte qui decisa
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore di Pavia (7/12/2021) che imponeva a Matteo Ioriatti il divieto di accesso agli stadi per 3 anni e l'obbligo di presentazione in Questura due volte in occasione delle partite del Pavia 1911. Il ricorrente ha dedotto, tra gli altri motivi, la violazione del termine di 48 ore previsto per l'esercizio del diritto di difesa (art. 6, comma 3, legge n. 401/1989 e art. 178 c.p.p.), nonché vizi di motivazione e violazioni del principio di gradualità e degli obblighi prescrittivi aggiuntivi
Norme richiamate
L'art. 6 disciplina i provvedimenti del Questore in materia di prevenzione per incontri sportivi; il tribunale ha ritenuto che il comma 3 (che impone garanzie procedurali e termini per la convalida) richieda il rispetto del termine difensivo di 48 ore dalla notifica
codice di procedura penale, art. 178
Il mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore viola le regole sulle garanzie difensive previste dall'art. 178 c.p.p., integrando un error in procedendo che determina l'annullamento radicale dell'atto di convalida
legge n. 241 del 1990, artt. 3 e 10
I principi di imparzialità e motivazione degli atti amministrativi sono stati richiamati dal ricorrente, ma il Tribunale ha assorbito tali profili alla luce dell'accoglimento del motivo relativo al termine difensivo
Cass. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 (giurisprudenza)
La giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che la convalida intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore deve essere annullata senza rinvio e determina la decadenza della misura dell'obbligo di presentazione
Massime di principio
- Se la convalida giudiziale di un provvedimento impositivo (es. obbligo di presentazione) avviene prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica, la convalida è annullabile e la misura dell'obbligo di presentazione decade
- La violazione del termine a difesa costituisce un error in procedendo che può comportare annullamento senza rinvio e declaratoria di cessazione dell'efficacia della misura limitativa della libertà personale
- L'annullamento per violazione del termine difensivo può riguardare specificamente la componente della misura che incide sulla libertà personale (obbligo di presentazione), senza automaticamente travolgere altre misure amministrative accessorie (es. divieto di accesso agli impianti), salvo che anche queste siano viziati
- In casi simili il difensore deve controllare e documentare con precisione tempi e modalità di notifica per poter impugnare efficacemente la convalida effettuata prima delle 48 ore
- Le doglianze relative a motivazione, gradualità e misura prescrittiva possono essere assorbite se il vizio procedurale fondamentale (mancato rispetto del termine a difesa) viene accolto
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