Sentenza del 30/03/2016 n. 6109 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Liguria che aveva confermato l'accertamento relativo alla rettifica del suo reddito di partecipazione per l'anno 1999. Il reddito della S. sas era stato definito mediante accertamento con adesione. Il ricorrente ha contestato: l'insufficiente motivazione sulla sua effettiva percezione del maggior reddito; l'utilizzabilità nei suoi confronti dell'atto di adesione sottoscritto dalla società senza il suo coinvolgimento; e l'omessa pronuncia sulla carenza di motivazione dell'avviso per incompletezza degli allegati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito formulato ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. non individuava adeguatamente le ragioni dell'insufficienza motivazionale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la definizione del reddito della società di persone mediante accertamento con adesione rende incontestabile tale reddito e costituisce titolo per l'accertamento, nei confronti dei soci, della relativa quota di reddito da partecipazione, senza necessità di coinvolgere il socio nella definizione societaria. Il terzo motivo è stato rigettato poiché la CTR aveva implicitamente respinto l'eccezione sulla motivazione dell'avviso; il richiamo all'accertamento con adesione della società è stato ritenuto sufficiente ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Nelle società di persone, il reddito prodotto dalla società è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione. Pertanto, una volta definito il reddito societario, la relativa quota può essere attribuita fiscalmente al socio.
Art. 4 del D.Lgs. n. 218 del 1997
La definizione del reddito societario mediante accertamento con adesione produce effetti anche ai fini dell'accertamento del reddito di partecipazione dei soci, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza.
Art. 40 del D.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina dell'accertamento nei confronti delle società di persone e dei soci consente di determinare il reddito dei soci sulla base del reddito societario accertato o definito.
Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando richiama l'accertamento con adesione definito dalla società, se tale richiamo consente di individuare il fondamento della pretesa fiscale.
Per i ricorsi soggetti a tale disciplina, il quesito di diritto o il momento di sintesi doveva indicare in modo chiaro e puntuale la censura e il nesso tra il vizio motivazionale denunciato e la decisione impugnata. Una formulazione generica comportava l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Quando una società di persone definisce il proprio reddito mediante accertamento con adesione, l'Amministrazione finanziaria può attribuire ai soci, per trasparenza, la quota del maggior reddito risultante dalla definizione e procedere al relativo accertamento personale.
- Il socio non può contestare genericamente gli effetti dell'adesione sottoscritta dalla società. Può far valere soltanto ragioni specifiche e personali, ad esempio contestazioni sulla qualità di socio, sulla quota di partecipazione o su vizi propri dell'accertamento a lui notificato.
- Dopo la definizione del reddito societario, normalmente non è necessario integrare il contraddittorio con la società e gli altri soci, perché il reddito della società è divenuto incontestabile e la controversia riguarda gli effetti individuali della definizione.
- Il richiamo nell'avviso di accertamento all'atto di adesione della società può essere sufficiente a motivare l'accertamento del reddito del socio, purché renda comprensibile l'origine e l'entità della pretesa.
- Nel giudizio di legittimità, le censure sulla motivazione devono indicare con precisione il fatto controverso, la lacuna della motivazione e il modo in cui tale lacuna avrebbe inciso sulla decisione; quesiti generici possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- L'omessa pronuncia non ricorre necessariamente quando il giudice non risponde espressamente a ogni argomento: l'eccezione può ritenersi implicitamente respinta se la motivazione adottata è incompatibile con essa.
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