Sentenza del 30/03/2016 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
REGISTRO - Atto sottoposto a condizione sospensiva - Impossibilità della verificazione dell'evento per factum principis - Registrazione in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il principio riportato, quando l’evento dedotto nella condizione sospensiva non può verificarsi per factum principis, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, ai sensi dell’art. 27, primo comma, del d.P.R. 131/1986. Il testo non specifica l’esito processuale concreto, il giudice, le date, gli importi o la statuizione sulle spese; non è quindi possibile identificare il vincitore tra ricorrente e resistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo riporta soltanto il principio di diritto, senza indicare le parti, gli atti processuali o i motivi specifici del ricorso. La controversia riguarda la misura dell’imposta di registro dovuta su una sentenza che dà esecuzione a un preliminare di compravendita immobiliare e subordina il trasferimento alla condizione sospensiva del pagamento degli oneri urbanistici, pagamento divenuto impossibile per factum principis.
Norme richiamate
Art. 27, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
l'Imposta di registro sarà dovuta in misura fissa, secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 27 del d.P.R. 131/1986.
Per l’atto sottoposto a condizione sospensiva, se l’evento non può verificarsi perché lo impedisce un factum principis, il registro è applicato in misura fissa.
Massime di principio
- Quando una sentenza subordina l’effetto traslativo di un immobile a una condizione sospensiva, occorre considerare se l’evento dedotto si sia verificato o possa ancora verificarsi.
- Se il mancato avveramento della condizione dipende da un factum principis che rende impossibile l’adempimento, il principio riportato conduce all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, non proporzionale.
- Il testo fornito espone una massima, non i dati della controversia concreta: non consente di ricostruire parti, esito del ricorso o statuizioni accessorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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