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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 330 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Accertamento - Avviso di accertamento - Accertamento induttivo ad una S.a.s. - L'art. 39 comma 2 lett. d) bis del DPR 600/73, legittima l'accertamento basato su presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) della citata norma, prescindendo dalle risultanze di bilancio e delle scritture contabili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La S.a.s. ha contestato un accertamento induttivo fondato sull’omessa dichiarazione di ricavi derivanti da operazioni commerciali. L’Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità, indicando analiticamente operazioni i cui ricavi non erano stati riportati nella dichiarazione, e aveva determinato il reddito anche prescindendo dalle scritture contabili e ricorrendo a presunzioni non necessariamente dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

Il testo afferma che l’accertamento induttivo dell’Ufficio è legittimo: l’omessa annotazione di fatti gestionali costituisce una circostanza idonea a fondare la presunzione di attività non dichiarate e comporta il trasferimento sul contribuente dell’onere di fornire prova contraria. Non sono indicati il giudice, il grado, l’atto o la pronuncia impugnati, le date, gli importi, né le statuizioni sulle spese; pertanto non è possibile ricostruire l’esito processuale formale oltre al principio favorevole all’Amministrazione.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, lett. d-bis), del D.P.R. 600/1973

    Per consolidata giurisprudenza, l'Amministrazione Finanziaria, in virtù della espressa previsione contenuta nell'art. 39, comma 2, lett. d) bis del DPR 600/73, è legittimata a determinare il reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie, comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte, dalle risultanze di bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma, ossia gravità, precisione e concordanza.

    In presenza dei presupposti per l’accertamento induttivo previsti dalla disposizione, l’Amministrazione può ricostruire il reddito d’impresa sulla base di dati e notizie comunque acquisiti, anche discostandosi dalle scritture contabili e utilizzando presunzioni che non presentino i requisiti richiesti per l’accertamento analitico-induttivo.

Massime di principio

  • Quando l’Ufficio individua fatti gestionali o operazioni commerciali non annotati e ricavi non dichiarati, l’omissione può contribuire a rendere inattendibile la contabilità e a legittimare la ricostruzione induttiva del reddito.
  • Nell’accertamento induttivo disciplinato dall’art. 39, comma 2, lett. d-bis), del D.P.R. 600/1973, l’Ufficio può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili e utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Una volta che l’Ufficio abbia indicato elementi idonei a sostenere la presunzione di ricavi non dichiarati, spetta al contribuente fornire prova contraria; il principio non esonera però l’Amministrazione dall’indicare i dati e le circostanze su cui fonda la ricostruzione.

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