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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8800/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la sua domanda, ai sensi dell'art.671 c.p.p., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra due sentenze di condanna: una del GIP del Tribunale di Catanzaro del 5 luglio 2016 (irrevocabile 26/09/2019) per associazione mafiosa, estorsione e altri reati (pena anni 9, mesi 5, giorni 10) e una del Tribunale di Catanzaro del 28 giugno 2018 (irrevocabile 16/07/2020) per estorsione e altri reati (pena anni 7, mesi 8). Il ricorrente contestava, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., la violazione degli artt.81 c.p. e 125 c.p.p. e l'omessa motivazione, sostenendo che sussistevano indicatori della unicità del disegno criminoso (i reati fine erano inseriti nel programma dell'associazione mafiosa, avrebbero riguardato la stessa persona offesa e sarebbero stati commessi con modalità analoghe), e che il giudice non aveva adeguatamente valutato tali elementi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato in modo adeguato la decisione di escludere la continuazione: i reati fine (estorsioni) si sono verificati in un arco temporale non ristretto (luglio 2010 - agosto 2014) e le vittime delle estorsioni non coincidevano, elementi che fanno ritenere assente una programmazione dei reati al momento dell'ingresso del Procopio nel sodalizio mafioso. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha confutato specificamente il ragionamento del giudice dell'esecuzione e si è limitato a proposte ricostruzioni alternative del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le istanze in sede esecutiva per il riconoscimento di effetti tra pene o sentenze; qui il ricorso originario era stato proposto ai sensi di tale disposizione.

  • art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorrente ha fondato il gravame su tali lettere.

  • art.81 cod. pen.

    Riferimento invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina della continuazione e della determinazione delle pene; la Corte ha esaminato la questione alla luce della giurisprudenza consolidata sulla continuazione tra associazione mafiosa e reati fine.

  • art.125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente (contestazione di violazione formale/procedurale o di valutazione probatoria); la Corte ha ritenuto infondate le censure relative a omessa o insufficiente motivazione.

  • art.416-bis cod. pen.

    Tipicità del reato di associazione di stampo mafioso; la Corte ribadisce che la continuazione con i reati fine è possibile solo se tali reati erano già programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • La continuazione fra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art.416-bis) e i reati 'fine' è possibile solo se il giudice accerta che quei reati erano programmati al momento in cui il singolo si è determinato a entrare nel sodalizio; non è sufficiente la mera commissione successiva nell'ambito associativo.
  • Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva è necessario che emergano elementi concreti di unicità del disegno criminoso: temporalità ristretta degli eventi, coincidenza o omogeneità delle vittime, identità o analogia delle modalità di commissione e altri indici univoci di pianificazione.
  • Il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione negativa della continuazione; tuttavia la Corte di legittimità non può riassumere o riconsiderare liberamente il compendio probatorio per sostituirsi al giudice di merito, salvo vizio di motivazione manifesto o illogico.
  • La presenza di reati commessi in un arco temporale esteso o l'assenza di corrispondenza tra le vittime rende più difficile dimostrare che i reati 'fine' fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
  • Le censure generiche che propongono una lettura alternativa dei fatti, senza confutare specificamente il ragionamento logico-giuridico del giudice di merito, sono inammissibili in sede di cassazione.

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