Cassazione Penale, Ordinanza n. 28394/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/11/2024, relativa a un addebito di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nel ricorso hanno dedotto un vizio di violazione di legge e di motivazione, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse insufficientemente puntualizzato gli elementi di prova a loro carico, pur in presenza di fatture contestate che, secondo la Cassazione, erano invece precisamente elencate in imputazione; hanno inoltre censurato la valorizzazione di prove dichiarative e lamentato la mancata risposta a doglianze difensive, tuttavia non specificate né illustrate nella loro decisività rispetto all'equilibrio motivazionale della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le censure erano assertive e manifestamente infondate: la pretesa carenza di specificazione degli elementi probatori non sussisteva, poiché le fatture contestate risultavano puntualmente indicate in imputazione e la motivazione della sentenza impugnata dava conto della valenza delle prove dichiarative; le doglianze difensive richiamate nel ricorso erano inoltre generiche e non dimostravano la decisività della asserita omissione motivazionale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato, in combinazione con la norma incriminatrice tributaria contestata.
norma incriminatrice contestata per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato ma giudica inammissibili le doglianze sul relativo accertamento.
presupposto della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione o di violazione di legge non può essere dedotto in modo assertivo o generico: occorre indicare specificamente gli errori della decisione impugnata e la loro effettiva decisività.
- La censura che lamenta una carente valutazione degli elementi probatori è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già dato conto in modo puntuale del compendio indiziario o probatorio, inclusa la precisa indicazione degli elementi contestati in imputazione.
- Le doglianze difensive non specificate nel contenuto e non illustrate quanto alla loro decisività non sono idonee a scardinare la motivazione della sentenza di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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