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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28394/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/11/2024, relativa a un addebito di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nel ricorso hanno dedotto un vizio di violazione di legge e di motivazione, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse insufficientemente puntualizzato gli elementi di prova a loro carico, pur in presenza di fatture contestate che, secondo la Cassazione, erano invece precisamente elencate in imputazione; hanno inoltre censurato la valorizzazione di prove dichiarative e lamentato la mancata risposta a doglianze difensive, tuttavia non specificate né illustrate nella loro decisività rispetto all'equilibrio motivazionale della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le censure erano assertive e manifestamente infondate: la pretesa carenza di specificazione degli elementi probatori non sussisteva, poiché le fatture contestate risultavano puntualmente indicate in imputazione e la motivazione della sentenza impugnata dava conto della valenza delle prove dichiarative; le doglianze difensive richiamate nel ricorso erano inoltre generiche e non dimostravano la decisività della asserita omissione motivazionale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato, in combinazione con la norma incriminatrice tributaria contestata.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice contestata per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato ma giudica inammissibili le doglianze sul relativo accertamento.

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione o di violazione di legge non può essere dedotto in modo assertivo o generico: occorre indicare specificamente gli errori della decisione impugnata e la loro effettiva decisività.
  • La censura che lamenta una carente valutazione degli elementi probatori è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già dato conto in modo puntuale del compendio indiziario o probatorio, inclusa la precisa indicazione degli elementi contestati in imputazione.
  • Le doglianze difensive non specificate nel contenuto e non illustrate quanto alla loro decisività non sono idonee a scardinare la motivazione della sentenza di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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