Cassazione Penale, Sentenza n. 38242/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.), con la critica che la Corte d'appello si sarebbe limitata a riproporre la motivazione del giudice di primo grado senza esercitare il necessario vaglio critico, anche in relazione alla riconducibilità del fatto all'imputato e alla dosimetria della pena/attenuanti generiche; 2) nullità delle notifiche e difetto di conoscenza della "vocatio in iudicium" (mancata notifica diretta all'imputato e contestata insufficienta notifica al difensore), con richieste di annullamento e rinvio; 3) tardività della querela e difetto della condizione di procedibilità (asserita decorrenza errata del dies a quo, per mancata attivazione da parte della compagnia della procedura ex art. 148 d.lgs. n. 209/2005); 4) infondatezza del fatto di frode assicurativa (art. 642, secondo comma, c.p.), con censure sulla presunta errata valutazione delle prove, mancata applicazione di norme probatorie e richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per genericità (assenza di specificazione sulle notifiche e sulla mancata conoscenza nonostante la presenza di difensori di fiducia), il primo motivo manifestamente infondato (la Corte d'appello ha esaminato e motivatamente respinto le censure di appello, compresa la valutazione delle attenuanti e la pena, che è il minimo edittale di un anno per l'art. 642, secondo comma), il terzo motivo non consentito perché nuovo (non proposto in appello) e comunque infondato sul piano sostanziale in presenza della mancata attivazione della procedura ex art. 148 d.lgs. 209/2005 (il termine per la querela decorre dalla piena conoscenza dell'illecito), e il quarto motivo aspecifico e quindi non consentito (il ricorrente non ha confutato specificamente la motivazione logica e priva di contraddizioni della sentenza impugnata). Conseguenze pratiche: confermata la condanna in primo grado e in appello per il reato ex art. 642, secondo comma c.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Vittoria Assicurazioni S.p.A.: euro 3.015,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 642, secondo comma, cod. pen.
Norma incriminatrice applicata per la fattispecie di frode assicurativa; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto emersi elementi sufficienti di responsabilità in capo all'amministratore (Carofano) sulla base della titolarità del credito, della disponibilità della fattura originale e della mancanza di elementi a favore dell'interesse diretto di terzi.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione; la Corte ha applicato il principio che il motivo deve essere specifico e comprensibile, dichiarando inammissibile il motivo generico sulle notifiche e ritenendo infonduto il vizio di motivazione che era stato invece esaminato e confutato dall'impugnata sentenza.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione a deduzioni di violazione di legge; la Corte ha considerato aspecifiche le censure che non hanno confrontato punto per punto la motivazione impugnata.
art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Dispositivo relativo alle notifiche al difensore; la Corte ha ritenuto che l'insufficiente specificazione sulle modalità di notifica e sulla mancata conoscenza non possa reggere quale motivo di cassazione se non adeguatamente dimostrata.
Norma sulla nomina/sostituzione del difensore; la sentenza rileva che l'esistenza di difensori di fiducia nel processo imponeva al ricorrente di spiegare in modo concreto perché non avrebbe avuto conoscenza del procedimento.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Norma processuale in tema di utilizzabilità delle prove raccolte; il ricorrente lamentava mancata applicazione, ma la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non confrontata con la motivazione impugnata.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regola i riscontri probatori; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato come tali riscontri avrebbero dovuto determinare una diversa valutazione delle prove.
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha spiegato il rifiuto delle attenuanti sia per assenza di elementi positivi sia per i numerosi precedenti penali dell'imputato.
Norma sul termine per proporre la querela; la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla tardività non fosse stata sollevata in appello e, comunque, che ove la procedura amministrativa ex art. 148 d.lgs. 209/2005 non sia stata attivata il termine ordinario decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni)
Richiamato in relazione all'art. 148 (procedure amministrative tra danneggiato e compagnia); la Corte ha confermato il principio secondo cui l'omessa attivazione di tale procedura incide sulla decorrenza del termine per la querela.
Richiamato quale termine ordinario per la querela quando non è stata attivata la procedura amministrativa; la Corte ha applicato il principio che il termine decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna alle spese per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e comprensibili: censure generiche o prive di riferimenti concreti alla motivazione impugnata sono dichiarate inammissibili.
- La Corte di merito può legittimamente confermare e integrare la motivazione di primo grado se ha effettivamente esaminato i motivi di appello e ha fornito proprie ragioni; la mera riproposizione di argomentazioni del grado precedente non costituisce automaticamente vizio se è accompagnata da un esame critico delle censure.
- Questioni nuove sollevate per la prima volta in Cassazione che non sono state dedotte in appello sono inammissibili; problemi procedurali (es. tempestività della querela) devono essere tempestivamente sollevati nei gradi precedenti.
- La mancata attivazione della procedura amministrativa prevista dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 incide sul dies a quo per la querela: in assenza di tale procedimento, il termine ordinario decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.
- La semplice nomina di un difensore non è, di per sé, sufficiente a fondare una censura generica sulla mancata conoscenza del processo: il ricorrente deve indicare in modo concreto le modalità di notifica viziata e dimostrare l'assenza di conoscenza effettiva.
- La Cassazione può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare il ricorrente alle spese quando emerge colpa o manifesta inammissibilità del ricorso.
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