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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38242/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.), con la critica che la Corte d'appello si sarebbe limitata a riproporre la motivazione del giudice di primo grado senza esercitare il necessario vaglio critico, anche in relazione alla riconducibilità del fatto all'imputato e alla dosimetria della pena/attenuanti generiche; 2) nullità delle notifiche e difetto di conoscenza della "vocatio in iudicium" (mancata notifica diretta all'imputato e contestata insufficienta notifica al difensore), con richieste di annullamento e rinvio; 3) tardività della querela e difetto della condizione di procedibilità (asserita decorrenza errata del dies a quo, per mancata attivazione da parte della compagnia della procedura ex art. 148 d.lgs. n. 209/2005); 4) infondatezza del fatto di frode assicurativa (art. 642, secondo comma, c.p.), con censure sulla presunta errata valutazione delle prove, mancata applicazione di norme probatorie e richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per genericità (assenza di specificazione sulle notifiche e sulla mancata conoscenza nonostante la presenza di difensori di fiducia), il primo motivo manifestamente infondato (la Corte d'appello ha esaminato e motivatamente respinto le censure di appello, compresa la valutazione delle attenuanti e la pena, che è il minimo edittale di un anno per l'art. 642, secondo comma), il terzo motivo non consentito perché nuovo (non proposto in appello) e comunque infondato sul piano sostanziale in presenza della mancata attivazione della procedura ex art. 148 d.lgs. 209/2005 (il termine per la querela decorre dalla piena conoscenza dell'illecito), e il quarto motivo aspecifico e quindi non consentito (il ricorrente non ha confutato specificamente la motivazione logica e priva di contraddizioni della sentenza impugnata). Conseguenze pratiche: confermata la condanna in primo grado e in appello per il reato ex art. 642, secondo comma c.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Vittoria Assicurazioni S.p.A.: euro 3.015,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 642, secondo comma, cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata per la fattispecie di frode assicurativa; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto emersi elementi sufficienti di responsabilità in capo all'amministratore (Carofano) sulla base della titolarità del credito, della disponibilità della fattura originale e della mancanza di elementi a favore dell'interesse diretto di terzi.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione; la Corte ha applicato il principio che il motivo deve essere specifico e comprensibile, dichiarando inammissibile il motivo generico sulle notifiche e ritenendo infonduto il vizio di motivazione che era stato invece esaminato e confutato dall'impugnata sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione a deduzioni di violazione di legge; la Corte ha considerato aspecifiche le censure che non hanno confrontato punto per punto la motivazione impugnata.

  • art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo alle notifiche al difensore; la Corte ha ritenuto che l'insufficiente specificazione sulle modalità di notifica e sulla mancata conoscenza non possa reggere quale motivo di cassazione se non adeguatamente dimostrata.

  • art. 102, cod. proc. pen.

    Norma sulla nomina/sostituzione del difensore; la sentenza rileva che l'esistenza di difensori di fiducia nel processo imponeva al ricorrente di spiegare in modo concreto perché non avrebbe avuto conoscenza del procedimento.

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma processuale in tema di utilizzabilità delle prove raccolte; il ricorrente lamentava mancata applicazione, ma la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non confrontata con la motivazione impugnata.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola i riscontri probatori; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato come tali riscontri avrebbero dovuto determinare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha spiegato il rifiuto delle attenuanti sia per assenza di elementi positivi sia per i numerosi precedenti penali dell'imputato.

  • art. 336, cod. proc. pen.

    Norma sul termine per proporre la querela; la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla tardività non fosse stata sollevata in appello e, comunque, che ove la procedura amministrativa ex art. 148 d.lgs. 209/2005 non sia stata attivata il termine ordinario decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.

  • d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni)

    Richiamato in relazione all'art. 148 (procedure amministrative tra danneggiato e compagnia); la Corte ha confermato il principio secondo cui l'omessa attivazione di tale procedura incide sulla decorrenza del termine per la querela.

  • art. 124, cod. pen.

    Richiamato quale termine ordinario per la querela quando non è stata attivata la procedura amministrativa; la Corte ha applicato il principio che il termine decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna alle spese per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e comprensibili: censure generiche o prive di riferimenti concreti alla motivazione impugnata sono dichiarate inammissibili.
  • La Corte di merito può legittimamente confermare e integrare la motivazione di primo grado se ha effettivamente esaminato i motivi di appello e ha fornito proprie ragioni; la mera riproposizione di argomentazioni del grado precedente non costituisce automaticamente vizio se è accompagnata da un esame critico delle censure.
  • Questioni nuove sollevate per la prima volta in Cassazione che non sono state dedotte in appello sono inammissibili; problemi procedurali (es. tempestività della querela) devono essere tempestivamente sollevati nei gradi precedenti.
  • La mancata attivazione della procedura amministrativa prevista dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 incide sul dies a quo per la querela: in assenza di tale procedimento, il termine ordinario decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.
  • La semplice nomina di un difensore non è, di per sé, sufficiente a fondare una censura generica sulla mancata conoscenza del processo: il ricorrente deve indicare in modo concreto le modalità di notifica viziata e dimostrare l'assenza di conoscenza effettiva.
  • La Cassazione può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare il ricorrente alle spese quando emerge colpa o manifesta inammissibilità del ricorso.

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