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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02929/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento relativo all’omessa dichiarazione, per l’anno 2012, del reddito minimo previsto dall’art. 30 L. n. 724/1994. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto. In Cassazione la contribuente deduceva due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che i giudici di merito avessero apoditticamente escluso la prova della perdurante ristrutturazione dell’immobile, nonostante una precedente decisione relativa all’anno prima; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che nell’anno 2012 l’immobile fosse ancora interessato da lavori tali da impedirne l’utilizzabilità, con finalità di trasformazione in struttura alberghiera di lusso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la CTR avesse reso una motivazione apparente, perché la sentenza d’appello aveva effettivamente esplicitato il percorso logico-giuridico seguito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il fatto storico allegato era stato comunque esaminato dalla CTR, la quale ne aveva tratto conclusioni diverse da quelle sostenute dalla ricorrente; inoltre, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva assolto l’onere di specificare la diversità tra gli accertamenti di primo e secondo grado ai fini dell’art. 348-ter c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 L. n. 724/1994

    norma richiamata quale base dell’accertamento del reddito minimo non dichiarato per l’anno d’imposta 2012.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 111 Cost. per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione; la Corte afferma che la sentenza impugnata ha comunque una motivazione sufficiente e non apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo non esaminato, non già singoli elementi istruttori o un diverso apprezzamento delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, incombe sul ricorrente l’onere di indicare specificamente le divergenze tra l’accertamento di primo e di secondo grado per superare la preclusione all’impugnazione sul fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza di merito renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la parte non condivida la valutazione delle prove.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori né la contestazione del modo in cui il giudice ha valutato le prove.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente in cosa differiscano gli accertamenti di fatto dei due gradi di merito, altrimenti il motivo che investe il fatto è inammissibile.
  • La precedente decisione favorevole relativa ad un’annualità d’imposta non fa automaticamente stato per annualità successive, se il giudice rileva l’assenza di prova dell’attualità del presupposto fattuale nel periodo oggetto di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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