Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29280/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Gorizia con cui, recepito l'accordo tra le parti, era stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un fatto qualificato come tentato furto aggravato in concorso. Nel ricorso per cassazione ha dedotto l'assenza ovvero l'illogicità della motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra i motivi consentiti nel giudizio di legittimità avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., come delimitato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma richiamata per indicare che la decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; le doglianze sull'assenza o illogicità della motivazione esulano dai motivi consentiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • artt. 110, 56, 624, 625 c.p.

    Titoli di reato contestati: concorso di persone, tentato furto aggravato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza di patteggiamento i motivi di impugnazione sono tassativamente circoscritti; non è consentito dedurre vizi di motivazione estranei al perimetro normativo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso propone censure non consentite avverso una sentenza ex art. 444 c.p.p., la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.