Cassazione Penale, Ordinanza n. 29280/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Gorizia con cui, recepito l'accordo tra le parti, era stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un fatto qualificato come tentato furto aggravato in concorso. Nel ricorso per cassazione ha dedotto l'assenza ovvero l'illogicità della motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra i motivi consentiti nel giudizio di legittimità avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., come delimitato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per indicare che la decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; le doglianze sull'assenza o illogicità della motivazione esulano dai motivi consentiti.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Titoli di reato contestati: concorso di persone, tentato furto aggravato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza di patteggiamento i motivi di impugnazione sono tassativamente circoscritti; non è consentito dedurre vizi di motivazione estranei al perimetro normativo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso propone censure non consentite avverso una sentenza ex art. 444 c.p.p., la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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