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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12212/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Andolfi impugnava l'ordinanza che aveva escluso il riconoscimento della continuazione tra la partecipazione ad associazione camorristica (416-bis) e la tentata estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa commessa il 20/07/2008. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo contraddittorietà dell'ordinanza: i giudici di merito avevano infatti riconosciuto che egli svolgeva il compito di riscossione dei proventi estorsivi nel periodo 2000-2015, perciò l'estorsione del 2008 sarebbe stata programmata sin dall'origine del clan e funzionale al progetto criminoso di controllo economico del territorio; analoghe conclusioni sarebbero state riconosciute per il coimputato Raffaele Cuccaro, dal quale emergerebbe la medesima programmazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato l'ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli che aveva escluso la continuazione perché l'estorsione contestata è stata valutata come atto estemporaneo e occasionale, diverso nel modus operandi dalle estorsioni abituali del ricorrente (riscossioni periodiche) e non programmato al momento dell'ingresso nel sodalizio. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la continuazione tra il reato associativo (416-bis) e i reati-fine è ipotizzabile solo se i reati-fine erano programmati al momento dell'ingresso del partecipe nel sodalizio; ha osservato che non vi erano elementi concreti che dimostrassero la programmazione della specifica azione estorsiva già nel 2000 (nessuna prova della esistenza del credito all'epoca o di condotte analoghe nel periodo). Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato della Corte di legittimità: può verificare solo i vizi indicati dall'art. 606 c.p.p. e non sostituirsi in modo libero alla valutazione di merito sui fatti o sulla gravità delle condotte, salvo vizi di legge.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione ad associazione mafiosa è distinta dai reati-fine; per riconoscere la continuazione è necessario che i reati-fine risultino programmati al momento in cui il soggetto si è determinato a entrare nel sodalizio.

  • Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)

    Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017

    Consolidato orientamento secondo cui la mera programmazione generica, al momento della costituzione dell'associazione, di una tipologia di reati-fine non è sufficiente per automatizzare il riconoscimento della continuazione: occorre una valutazione puntuale, per ciascun reato-fine, degli elementi sintomatici della unicità del disegno criminoso (es. identità del modus operandi, prevedibilità della condotta all'epoca dell'ingresso nel sodalizio, contesto temporale).

Massime di principio

  • La continuazione tra reato associativo (416-bis) e reati-fine richiede la prova che i reati-fine siano stati programmati al momento dell'ingresso del soggetto nel sodalizio; non basta il mero fatto che il sodalizio persegua in generale il controllo economico del territorio.
  • Per dimostrare la programmabilità originaria di un reato-fine sono rilevanti elementi concreti: esistenza del rapporto o del credito al tempo dell'ingresso, condotte analoghe già poste in essere dal sodalizio in quel periodo, identità di modus operandi e ruolo del soggetto (ideatore vs manovalanza).
  • Atti estemporanei o reazioni opportunistiche a eventi successivi (es. l'emersione di un credito e il conseguente decreto ingiuntivo) sono indicatori contrari al riconoscimento della continuazione.
  • La Corte di Cassazione non riformula liberamente la valutazione dei fatti: può sindacare solo i vizi di legge e di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p.; chi impugna deve dimostrare errori giuridici o carenze logiche nella motivazione del giudice di merito.
  • Nelle difese future, per ottenere il riconoscimento della continuazione con reati connessi a associazioni mafiose, è strategico produrre elementi temporali e fattuali che colleghino specificamente il reato-fine al progetto criminoso originario (prove di programmazione, decisioni collegiali, ripetitività di condotte analoghe).

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