Cassazione Penale, Sentenza n. 10712/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 09/02/2021 che, concedendo le circostanze attenuanti generiche e applicando la riduzione per il rito, aveva inflitto a Mahvash Darabitabar la pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati indicati nei capi a) (art. 497-bis, commi primo e secondo, cod. pen.) e b) (art. 477, 482 cod. pen.). Il Procuratore generale denunciava che la pena è "illegale" perché inferiore a quella prevista dalla legge, sostenendo che l'accordo era partito da una pena-base di due anni e otto mesi (minimo edittale per il reato del capo a), ridotta a due anni per le attenuanti e poi diminuita di un terzo per il rito fino a un anno e quattro mesi), e lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il peso sanzionatorio del reato del capo b).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la pena è "illegale" solo se, per specie o per quantità, si colloca al di fuori della cornice sanzionatoria prevista dal codice penale (es. sotto il minimo assoluto dell'art. 23 cod. pen. o altri casi tassativi). Ha precisato inoltre che, nell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), l'accordo si valuta sul risultato finale e non sui singoli passaggi interni del calcolo: eventuali errori logici nei passaggi non rendono illegittima la pena se il trattamento sanzionatorio complessivo è legittimo. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che la pena prima della diminuzione ex art. 62-bis era pari a due anni (non al minimo assoluto) e che la riduzione massima per le attenuanti avrebbe portato a una pena diversa da quella che il ricorrente assumeva come minimo, quindi l'argomentazione dell'omissione del calcolo per il capo b) non regge.
Norme richiamate
art. 497-bis, primo e secondo comma, cod. pen.
Individua la fattispecie principale (capo a) e il relativo intervallo edittale; la Corte rileva che il minimo edittale aumentato porta alla base di due anni e otto mesi menzionata dal ricorrente, ma il calcolo complessivo va valutato con le diminuzioni applicate.
Reati indicati nel capo b); il Procuratore generale sosteneva che il loro peso sanzionatorio non era stato considerato nella determinazione complessiva della pena.
artt. 558, 444 e 448 cod. proc. pen.
Norme rilevanti per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e per l'omologazione dell'accordo, richiamate in relazione alla procedura seguita dal Tribunale.
Disciplina la diminuzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha considerato la diminuzione ex art. 62-bis nel valutare il calcolo complessivo della pena.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma che ha disposto la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; citata in relazione all'istruttoria documentale del procedimento di cassazione.
Richiamato dalla Corte come riferimento alle ipotesi di pena applicata in misura inferiore al minimo assoluto (esempi di pena 'illegale'); utilizzato per distinguere le ipotesi di illegittimità formale dalla semplice imperfezione argomentativa.
Massime di principio
- La Cassazione considera "illegale" la pena solo se essa si colloca oggettivamente fuori dalla cornice sanzionatoria prevista (per specie o per quantità); errori di calcolo o di motivazione che comunque producono un risultato complessivamente legittimo non bastano.
- Nell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) l'accordo va valutato sul risultato finale: i passaggi interni del calcolo sono in genere irrilevanti se la pena complessiva resta conforme alla legge.
- Per contestare con successo la legittimità della pena è necessario dimostrare che il risultato finale è concretamente sotto il minimo assoluto o comunque estraneo al sistema sanzionatorio (esempi tassativi indicati dalla giurisprudenza).
- In contenziosi sul calcolo della pena conviene ricostruire aritmeticamente e chiaramente tutte le operazioni (aumenti, diminuzioni, riduzioni per rito) per mostrare eventuali scostamenti del risultato finale rispetto alla cornice edittale.
- La mera omissione apparente di considerare un reato concorrente non incide se la pena complessiva applicata, anche tenendo conto delle attenuanti e delle riduzioni, rientra nel margine legale; quindi l'attacco deve dimostrare il concreto effetto aggregativo che avrebbe portato la sanzione fuori dalla legalità.
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