Cassazione Civile, Ordinanza n. 13304/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. promossa dal fallimento di una società poi ceduta al Comune di Milano, proponente del concordato fallimentare omologato. L'azione era diretta contro amministratori, sindaci, direttore generale e società di revisione succedutisi nella gestione e nel controllo della società. Il Tribunale di Milano respingeva tutte le domande; la Corte d'Appello confermava il rigetto ma compensava integralmente le spese di entrambi i gradi. In Cassazione, da un lato il Comune proponeva ricorsi incidentali volti a contestare il rigetto nel merito nei confronti di alcuni convenuti, sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente escluso o non valutato il contributo causale pro quota di uno specifico ex amministratore e richiamando gli artt. 2043 c.c., 1227 c.c., 41 c.p., 2380-bis e 2476 c.c., 1223 e 2056 c.c.; dall'altro i ricorrenti principali e incidentali contestavano la compensazione delle spese, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e lamentando che la Corte d'Appello avesse motivato in termini di mera opportunità, senza individuare gravi ed eccezionali ragioni e senza considerare le diverse posizioni delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi incidentali del Comune di Milano, salvo quello rivolto contro uno specifico ex amministratore, ritenendo che le ulteriori impugnazioni fossero precluse dal principio di unità e non frazionabilità dell'impugnazione e che i motivi non attingessero un vero errore di diritto, ma mirassero a una rivalutazione del fatto e del nesso causale. Ha invece accolto il ricorso principale e i ricorsi incidentali degli altri ricorrenti nella parte relativa alle spese, rilevando che la Corte d'Appello aveva disposto la compensazione per ragioni di opportunità, senza spiegare quali di esse integrassero gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e senza una motivazione analitica riferita alle diverse posizioni dei convenuti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla regolazione delle spese di lite, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 146 l. fall.
consente l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del fallimento, poi ceduta nel caso concreto al Comune di Milano quale proponente del concordato fallimentare omologato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura è inammissibile quando mira in realtà a contestare la valutazione del fatto e non l'omesso esame di specifici fatti storici decisivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge non è configurabile se la doglianza, pur formulata come vizio di diritto, si risolve nella critica all'accertamento del fatto e del nesso causale.
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente incidentale come norma base della responsabilità aquiliana, ma la censura è stata ritenuta in concreto fattuale e quindi inammissibile.
art. 1227 c.c.
la Corte richiama l'ipotesi del comportamento colposo del danneggiato e l'eventuale incidenza causale sulla misura o esclusione del risarcimento.
art. 41 c.p.
evocato per il tema del nesso causale e del concorso di cause nella produzione dell'evento dannoso.
art. 2380-bis c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità degli amministratori nelle società di capitali.
art. 2476 c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità degli amministratori verso la società.
art. 1223 c.c.
richiamato come criterio di risarcibilità del danno-conseguenza.
art. 2056 c.c.
richiamato quale norma di rinvio per la liquidazione del danno da fatto illecito.
art. 91 c.p.c.
regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da specificare in motivazione; non basta un generico richiamo a ragioni di opportunità.
art. 333 c.p.c.
consente l'impugnazione incidentale della parte vittoriosa o parzialmente soccombente.
art. 334 c.p.c.
consente l'impugnazione incidentale anche in relazione alle impugnazioni altrui, ma nel rispetto dell'unità dell'impugnazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la fase camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto in relazione ai ricorsi incidentali inammissibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente proposta come vizio motivazionale o violazione di legge è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto, del nesso causale o della rilevanza probatoria degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- L'errore di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, specifico e decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia condiviso la tesi difensiva sul quadro probatorio complessivo.
- L'impugnazione incidentale proposta dalla parte vittoriosa o parzialmente soccombente deve essere formulata in modo unitario, concentrando tutte le censure contro la stessa sentenza nel primo atto utile; non è consentito frazionare successivamente le doglianze contro altri contraddittori quando l'interesse all'impugnazione era già sorto.
- La compensazione delle spese di lite, dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c., può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate in motivazione e riferite alla concreta posizione delle parti, non potendo il giudice limitarsi a formule generiche di opportunità.
- Quando le posizioni dei convenuti sono differenziate per ruolo, periodo di carica o coinvolgimento, la compensazione integrale delle spese richiede una giustificazione analitica e non può essere applicata indistintamente a tutti i vittoriosi.
- La mera evocazione di responsabilità del soccombente non giustifica la compensazione delle spese; al contrario, se il soccombente è la parte che beneficia della compensazione, tale elemento può semmai rafforzare l'applicazione del principio di soccombenza.
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