Cassazione Penale, Ordinanza n. 08154/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. La Corte ha rilevato che la questione ex art. 131-bis non era stata devoluta con specifico motivo di appello e che la doglianza sulla sostituzione della pena era nuova, non essendo stata formulata in appello né in motivi aggiunti o in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la deduzione per la prima volta in cassazione della particolare tenuità del fatto, poiché la norma era già vigente al momento della decisione di appello e non era stata oggetto di specifica devoluzione, richiamando l'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre giudicato inedita la censura sulla mancata sostituzione della pena, in assenza di richiesta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 582 c.p. e 585 c.p. in relazione all'art. 576, comma quinto, c.p.
indicate come base della condanna confermata in appello per il reato di lesioni personali aggravate.
la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente e non era stata specificamente devoluta in appello.
ostacola la proposizione in cassazione di questioni non dedotte con i motivi di appello, nel caso della particolare tenuità del fatto.
art. 597, comma quinto, c.p.p.
delimita i casi in cui il giudice di appello può intervenire sulle pene sostitutive; fuori da tali ipotesi manca il potere di applicazione officiosa.
richiamato come norma che attribuisce il potere discrezionale di sostituzione della pena, comunque circoscritto dal principio devolutivo dell'appello.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se era già operativa al momento della decisione di appello e la relativa questione non è stata specificamente devoluta al giudice di secondo grado.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude anche il rilievo officioso di una causa di non punibilità sopravvenuta o comunque più favorevole.
- La sostituzione della pena detentiva non può essere chiesta per la prima volta in cassazione se la domanda non è stata formulata in appello, salvo i limitati casi in cui i presupposti per la sostituzione emergano solo dopo la decisione di secondo grado.
- In tema di pene sostitutive, il potere del giudice d'appello è soggetto al principio devolutivo: senza specifica e motivata richiesta nell'atto di appello, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena, salvo le ipotesi tassativamente previste dalla legge.
- La valutazione circa la particolare tenuità del fatto richiede comunque l'esame delle modalità concrete dell'azione, che possono escludere la causa di non punibilità anche a prescindere dalle preclusioni processuali.
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