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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19816/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 29 ottobre 2025 il GIP del Tribunale di Milano aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa con sospensione condizionale, nei confronti dell'imputato ritenuto responsabile di cessione di due involucri di sostanza stupefacente del tipo MDVD e della detenzione di grammi 120 della medesima sostanza, con riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato dal Tribunale di Milano. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe verificato la sussistenza delle condizioni per pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti, il ricorso era proponibile solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, ossia per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sull'omessa verifica ex art. 129 c.p.p. è stata quindi ritenuta estranea ai motivi ammessi. La Corte ha aggiunto che, nel patteggiamento, il controllo sul proscioglimento ex art. 129 richiede una specifica motivazione solo se dagli atti emergano concreti elementi in tal senso; altrimenti è sufficiente anche una motivazione implicita. Conseguentemente ha pronunciato l'inammissibilità de plano e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    disposizione incriminatrice richiamata per la cessione e detenzione di sostanza stupefacente; il testo la indica come base del titolo di reato contestato e della pena concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice del patteggiamento deve verificare se emerga immediatamente una causa di proscioglimento; la motivazione specifica è necessaria solo quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti risultino concreti elementi per una causa di non punibilità.

  • art. 444 c.p.p.

    indica il rito applicato, cioè la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per i ricorsi proposti dal 3 agosto 2017.

  • art. 1, comma 51, L. n. 103 del 23 giugno 2017

    richiamato come disposizione transitoria che fissa la decorrenza dei nuovi limiti al ricorso per cassazione contro il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano, senza formalità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento, per i ricorsi soggetti alla disciplina introdotta dalla L. n. 103/2017, sono deducibili in cassazione soltanto i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è autonomamente scrutinabile in cassazione contro il patteggiamento se non si collega a uno dei motivi ammessi dal regime speciale dell'impugnazione.
  • Nel rito del patteggiamento, il controllo sull'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. richiede una motivazione specifica solo quando dagli atti emergano concreti elementi in tal senso; in difetto, è sufficiente un'affermazione anche implicita dell'avvenuto controllo negativo.
  • La natura negoziale della sentenza di applicazione della pena implica una rinuncia dell'imputato a contestare l'accusa nei limiti del patto, con conseguente preclusione di censure che investano direttamente l'accordo raggiunto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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