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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17264/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato il ricorrente "pericoloso" ai sensi dell'art. 4, lett. c) e art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011, con censure volte a far valere: violazione di legge e norme processuali (artt. 125, 521, 627 c.p.p. e artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011; artt. 13, 24, 111 Cost.), violazione del principio del giudicato interno e divieto di reformatio in peius (richiamo ad artt. 597, 627, 649 c.p.p.), vizio della motivazione (omessa o insufficiente) in relazione alla mancanza di elementi effettivi di pericolosità generica; censura dell'utilizzo di captazioni e dialoghi privati come base per la pericolosità; lesione del diritto di difesa e dello ius postulandi per mancata valutazione delle prove e delle allegazioni difensive (tra cui il "libro Testa" e le testimonianze), nonché richiesta di riconsiderare la natura e la rilevanza del precedente giudiziario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la legittimità dell'ordinanza di merito che aveva qualificato Testa come "pericoloso" ai sensi dell'art. 4, lett. c) e art. 1, lett. c) d.lgs. n. 159/2011, rilevando che il Tribunale aveva motivato in modo articolato e logico la valutazione sulla base di molteplici elementi (accertamenti investigativi, documentazione, captazioni, caratteristiche personologiche, precedente condanna per associazione ai sensi dell'art. 270 c.p. e attività di propaganda discriminatoria). La Corte ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e parcellizzate, costituendo una mera richiesta di rivalutazione critica degli elementi già valutati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. (In precedenza la Corte d'appello aveva ridotto il periodo di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza a due anni e sei mesi, confermando il resto delle misure.)

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia)

    art. 1, lett. c) ; art. 4, lett. c)

    Il Tribunale ha applicato questi articoli per qualificare il soggetto "pericoloso" socialmente: la pericolosità è stata ritenuta attuale e non occasionale, desunta da molteplici elementi (condotte, indagini, captazioni, precedente condanna), e la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima tale ricostruzione nel perimetro del giudizio di prevenzione.

  • Codice di procedura penale

    artt. 125, 521, 597, 616, 627, 649, 666 comma 5

    Articoli richiamati sia nella censura del ricorrente (violazioni processuali, giudicato interno, reformatio in peius) sia nella decisione: la Corte ha ritenuto che il contraddittorio e le acquisizioni istruttorie erano rispettati; ha inibito la riedizione del merito in Cassazione; ha disposto la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha ricordato la possibilità per il Tribunale di utilizzare atti e acquisizioni a supporto della decisione purché siano resi ostensibili e vi sia possibilità di contraddittorio (richiamo alle forme istruttorie come art. 666, comma 5).

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    artt. 13, 14, 17, 18, 21, 24, 111

    Richiamate nella contestazione come garanzie di libertà personale, di manifestazione del pensiero, di associazione, del diritto di difesa e del giusto processo. La Corte ha ritenuto che tali principi non siano stati violati nel caso di specie, in quanto il Tribunale ha motivato le sue scelte e ha garantito il contraddittorio.

  • Codice Penale

    Si è dato rilievo alla precedente condanna per associazione sovversiva (art. 270 c.p.) come uno degli elementi che ha contribuito a delineare la persistenza di una propensione a condotte pericolose e attività di propaganda, elemento rilevante nel giudizio di prevenzione.

  • Disp. att. c.p.p. e normativa collegata

    art. 185 disp. att. c.p.p.; art. 7 d.lgs. 159/2011

    La Corte ha ricordato che il fascicolo di prevenzione coincide con quello a supporto della proposta e che le acquisizioni investigative contenute possono fondare la decisione purché siano rese ostensibili alle parti e garantito il contraddittorio attraverso le forme istruttorie previste.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la valutazione della "pericolosità sociale" può fondarsi su un insieme di elementi concatenati (investigazioni, documenti, captazioni, precedenti penali, profilo personologico) e non su un singolo elemento isolato.
  • L'utilizzo di intercettazioni o captazioni non è automaticamente escluso come prova di pericolosità: se il contenuto indica propensione alla violenza o attività di propaganda discriminatorie può costituire indice rilevante, purché venga garantito il contraddittorio e la possibilità di esame da parte della difesa.
  • La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione del merito: i ricorsi devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato; una mera lettura alternativa o parcellizzata degli elementi valutati in merito è insufficiente a vincere l'impugnazione.
  • Il precedente giudiziario del soggetto può essere valutato nel giudizio di prevenzione come uno degli elementi sintomatici della pericolosità, purché non sia l'unico elemento e sia valutato nel contesto complessivo.
  • Il rispetto del principio del contraddittorio, della motivazione logica e della possibilità di accesso alle acquisizioni sono requisiti necessari: se il giudice di merito documenta adeguatamente il proprio ragionamento e le parti hanno avuto accesso agli atti, le censure sulla violazione dei diritti costituzionali sono difficilmente accolte.

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