Cassazione Penale, Ordinanza n. 40583/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a un reato di detenzione e cessione di stupefacenti contestato ex art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Ha dedotto violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che, in materia di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo quando l'erronea qualificazione emerga con immediatezza e in modo palese dal capo d'imputazione, dalla succinta motivazione e dai motivi di ricorso; nel caso concreto tale vizio non emerge. Il ricorso è stato inoltre reputato generico e proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice del reato oggetto dell'accordo di patteggiamento.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
Limita i casi in cui è proponibile ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulti in modo immediato e palese dal capo d'imputazione, dalla motivazione sintetica della sentenza e dai motivi di ricorso.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento in una verifica piena del merito o in una contestazione generica della qualificazione giuridica quando il vizio non emerga ictu oculi dagli atti rilevanti.
- Il ricorso proposto fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è inammissibile e può essere dichiarato de plano con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40533/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40534/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40535/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40536/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40537/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40538/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →