Cassazione Civile, Ordinanza n. 02365/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio definito con cassazione con rinvio, nel quale questa Corte aveva già affermato che il giudice di rinvio dovesse regolare le spese di entrambi i gradi di merito. In sede di rinvio la commissione tributaria regionale aveva condannato il comune al pagamento delle spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di cassazione, liquidandole però in un importo unico, forfettario e omnicomprensivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto: distinguere tra compensi e spese vive; liquidare separatamente le voci per ciascun grado di giudizio; motivare la riduzione rispetto alle note spese analitiche prodotte, pari complessivamente a euro 14.856,25. Il ricorso è stato ritenuto fondato perché la liquidazione complessiva non consentiva il controllo della correttezza del calcolo né il rispetto dei parametri normativi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, affinché provveda a una nuova liquidazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà distinguere in modo separato le spese vive e le competenze, riferendole a ciascun grado di giudizio, incluso quello di legittimità e il presente procedimento, con applicazione dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 e adeguata motivazione ove la liquidazione si discosti dalle note spese documentate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
è stato il parametro del vizio di legittimità dedotto per censurare l'erronea applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese.
richiamato come norma sulla condanna alle spese a carico della parte soccombente.
richiamato nel precedente rinvio per affermare che la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati e non per la sola mancata costituzione della controparte.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4
la liquidazione dei compensi deve essere effettuata applicando i parametri generali, con possibilità di eliminare o ridurre le voci non coerenti.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5
il valore della controversia deve essere determinato ai fini della corretta applicazione dei parametri tariffari.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
richiamato dalla ricorrente quale norma sulle spese nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel liquidare le spese processuali il giudice deve distinguere separatamente le spese vive e i compensi professionali, nonché riferire la liquidazione a ciascun grado di giudizio, così da rendere controllabile il percorso logico-contabile seguito.
- Una liquidazione globale e omnicomprensiva delle spese, priva della specificazione delle singole voci e dei diversi gradi processuali, è illegittima quando impedisce il controllo sul rispetto dei parametri normativi.
- Se la parte vittoriosa deposita note spese analitiche, il giudice che se ne discosti deve motivare, sia pure sinteticamente, le ragioni della riduzione o eliminazione di singole voci, in modo da consentire il sindacato di legittimità.
- La determinazione dei compensi professionali deve avvenire secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014 e tenendo conto del valore della controversia, non essendo sufficiente una quantificazione meramente forfettaria non trasparente.
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