Cassazione Penale, Ordinanza n. 14611/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili di condanna. In fatto, il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto l'omogeneità delle condotte, ma aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando soprattutto l'intervallo temporale di due anni e sei mesi tra i fatti. Nel ricorso si sosteneva, in sostanza, la sussistenza degli indici sintomatici della continuazione e si contestava il mancato riconoscimento del vincolo, ma la censura non si confrontava specificamente con il decisivo argomento fondato sul lungo lasso di tempo tra i reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e non specificamente confrontato con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, ai fini della continuazione ex art. 81 c.p., il decorso del tempo è elemento decisivo: quanto più ampio è l'intervallo tra le violazioni, tanto più è improbabile la preesistenza di una programmazione unitaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento della commissione del primo; il mero richiamo a indici sintomatici non basta se il dato temporale depone per una determinazione estemporanea o per una generica spinta criminosa.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati definitivamente presuppone una verifica rigorosa dell'esistenza, fin dall'origine, di un programma criminoso unitario almeno nelle sue linee essenziali.
- La presenza di indici sintomatici di omogeneità tra le condotte non è di per sé sufficiente se il giudice ritiene decisivo il lungo intervallo temporale tra i fatti, poiché il decorso del tempo rende meno plausibile la preordinazione unitaria.
- Nel ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione, la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata; la mera riproposizione degli indici favorevoli già esaminati dal giudice di merito integra motivo generico e quindi inammissibile.
- Ai fini della continuazione, il tempo trascorso tra le violazioni è un elemento valutativo centrale: all'aumentare del lasso temporale cresce l'onere argomentativo di dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso originario e unitario.
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