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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze irrevocabili: una per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 commessa il 29/01/2019 e l'altra relativa a reato di cui all'art. 640 c.p. e a un'ulteriore violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 commessa il 31/08/2020. Il Tribunale di Fermo rigettò l'istanza ritenendo che non fosse provata l'originaria ideazione e la permanenza del progetto criminoso e che mancassero indici univoci in ordine al tipo di reato, alla contiguità temporale e alle modalità esecutive. Con ricorso in Cassazione si contestava la carenza motivazionale del provvedimento, lamentando che il giudice non aveva esaminato i singoli episodi né valutato gli indici fattuali rilevanti ai fini dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo la motivazione del Tribunale insufficiente e apodittica. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione approfondita di indici concreti (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità, programmazione antecedente dei reati, ecc.). La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica, perché rivaluti tutti gli indicatori confrontandoli con le risultanze delle sentenze irrevocabili e con le circostanze prospettate dall'istante.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    art. 81, secondo comma, codice penale

    La Corte richiama che l'applicazione della continuazione richiede la verifica di concreti indici fattuali dalla cui valutazione il giudice deve desumere l'esistenza di un disegno criminoso unitario; il giudice dell'esecuzione deve valutare tutti gli indicatori e non limitarsi ad affermazioni generiche

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (disciplina stupefacenti)

    d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Reato materiale considerato tra i titoli di reato rilevanti ai fini della comparazione e della valutazione dell'omogeneità rispetto ad altri reati chiesti in continuazione

  • art. 640 c.p. (truffa)

    Reato considerato nella comparazione con gli altri reati per verificare l'omogeneità degli illeciti e la possibilità di un disegno criminoso unitario

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023; Sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017; Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023

    La Corte rimarca gli elementi indicati dalla giurisprudenza che il giudice deve valutare (unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione di soggetti). Anche la presenza di alcuni indici può essere sufficiente se significativi, ma non è lecito escludere la continuazione senza valutare tutti gli elementi emergenti

Massime di principio

  • L'istante che chiede l'unificazione per continuazione deve indicare i reati che intende unificare e fornire almeno gli elementi specifici che possano far ritenere la presenza di una programmazione unitaria, ma non gli incombe il compito di dimostrare completamente il disegno criminoso
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare in modo concreto e motivato tutti gli indicatori rilevanti (omogeneità dei reati e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità, partecipazione degli stessi soggetti) e non può limitarsi ad affermazioni generiche o apodittiche
  • La presenza anche di alcuni indici significativi può essere sufficiente per riconoscere la continuazione, ma la valutazione deve essere comparativa e completa; la mancanza di uno degli indici non è di per sé decisiva se gli altri indizi sono probanti
  • Se la decisione del giudice dell'esecuzione manca di motivazione sui fatti accertati nelle sentenze irrevocabili o non confronta le risultanze probatorie con gli indicatori di cui all'art. 81 c.p., la decisione è annullabile e il procedimento deve essere rimesso per nuovo esame
  • In caso di rinvio la valutazione deve essere svolta da diverso magistrato per garantire imparzialità e un raffronto nuovo e approfondito degli elementi

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