Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19541/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ravenna, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo ex art. 172 c.p. Secondo la difesa, il giudice avrebbe errato nel ritenere ostativa la recidiva qualificata, sostenendo che la recidiva non preclude automaticamente l'estinzione della pena e che i suoi effetti indiretti rileverebbero solo in presenza di giudizio di equivalenza o prevalenza rispetto alle attenuanti generiche. La Corte rileva però che la doglianza riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione e che, in ogni caso, non si confrontava con un'ulteriore autonoma causa ostativa indicata nell'ordinanza impugnata: nel periodo utile alla prescrizione della pena il ricorrente aveva riportato una nuova condanna per tentato furto, delitto della stessa indole rispetto alla rapina per cui si chiedeva l'estinzione, con conseguente operatività della preclusione di cui all'art. 172, comma 7, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale di Ravenna sia quanto alla rilevanza della recidiva qualificata, sia soprattutto quanto all'esistenza di una diversa causa ostativa ex art. 172, comma 7, c.p., consistente nella condanna irrevocabile intervenuta nel periodo di prescrizione per un delitto della stessa indole. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 172 c.p.

    L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi aggravati e, comunque, incontra una preclusione quando nel periodo utile intervenga una condanna per delitto della stessa indole rispetto a quello per cui si chiede l'estinzione.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva qualificata può rilevare come causa ostativa all'estinzione della pena, ma la sua incidenza va valutata in relazione all'accertamento compiuto nel giudizio di merito e agli effetti effettivamente prodotti sulla posizione dell'imputato.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è richiamato dalla difesa come presupposto per gli effetti della recidiva, ma nel caso concreto non vi era stato alcun bilanciamento perché le attenuanti generiche non erano state riconosciute.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero.

Massime di principio

  • In materia di estinzione della pena per decorso del tempo, la preclusione derivante dalla recidiva aggravata opera solo quando la recidiva sia stata effettivamente accertata nel giudizio rilevante e produca effetti giuridici nella posizione del condannato secondo il quadro normativo applicabile.
  • La difesa che invochi l'estinzione della pena deve confrontarsi con tutte le autonome cause ostative indicate dal giudice dell'esecuzione; la mancata considerazione di una causa indipendente e sufficiente di rigetto rende il ricorso inidoneo a superare la motivazione impugnata.
  • Ai fini dell'art. 172, comma 7, c.p., è ostativa alla dichiarazione di estinzione della pena anche una condanna irrevocabile intervenuta nel periodo di prescrizione per un delitto della stessa indole rispetto a quello per cui si chiede il beneficio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la ratio decisiva della decisione impugnata.
  • La condanna per ricorso inammissibile comporta, salvo esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.