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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35874/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Il Tribunale aveva ritenuto inattendibile il reddito dichiarato (11.532,00 euro per il 2022 e 11.843,00 euro per il 2023) alla luce della titolarità di un immobile non locato, due rimorchi speciali, un'imbarcazione da diporto immatricolata nel 1976, quattro autovetture e sette motocicli (sottoposti a fermo amministrativo), nonché per il regime forfettario scelto e il tenore di vita apparente. In ricorso la difesa ha dedotto, in quattro motivi: omessa verifica della reale residenza e del reddito della moglie (sostenendo che l'interessato abiterebbe da solo); errata valutazione sulla natura di un immobile (un box non produttivo di reddito) e sulle autovetture (vecchie, sottoposte a fermo amministrativo e quindi non disponibili economicamente); inesatta valutazione circa la disponibilità dell'imbarcazione (sostiene che fosse una vela/motore venduta nel 2010 o natante del 2005) e ridotta rilevanza economica di altra piccola imbarcazione acquistata nel 2019.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi non sono deducibili ai sensi dell'art. 99 (richiamato nel provvedimento), ritenendo che le censure sollevate attengono a valutazioni di merito e al percorso motivazionale del giudice dell'opposizione, senza indicare violazioni di norme di legge specifiche o un difetto motivazionale tale da integrare una violazione di legge. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze rese ai sensi dell'art. 99 è ammesso esclusivamente per violazione di legge e non per riconsiderare la congruità delle valutazioni del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    Il ricorso per cassazione avverso ordinanze adottate ai sensi di tale disposizione è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito un riesame del merito o della congruità delle valutazioni del giudice di merito

  • art. 99, comma 4, d.P.R. n. 112/2002

    Richiamato nel provvedimento come norma che rende 'non deducibili' i motivi formulati dal ricorrente, ossia norma che limita i motivi di ricorso agli aspetti di diritto

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Distinzione tra vizio motivazionale deducibile in cassazione e censure di contraddittorietà o manifesta illogicità che costituiscono autonome cause di annullamento secondo questa norma; in ogni caso, il ricorso non può essere usato per travisare i fatti o rimettere in discussione valutazioni probatorie

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento delle somme dovute in caso di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 16908/2012; Sez. 4, n. 22637/2017; Sez. 3, n. 3271/2009; Sez. 4, n. 11478/2017)

    Richiami giurisprudenziali posti a fondamento della regola secondo cui la Corte di cassazione non è un ulteriore giudice del merito; chiariscono quando la mancanza o apparenza della motivazione può costituire violazione di legge e quando invece le censure attengono al merito e quindi sono inammissibili

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze rese ai sensi dell'art. 99 (patrocinio a spese dello Stato) è consentito soltanto per violazioni di legge o per un difetto motivazionale così grave da non consentire il controllo del procedimento logico del giudice; non è mezzo per rivedere le valutazioni di merito sullo stato patrimoniale o sul tenore di vita
  • Censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie o degli accertamenti delegati (es. circostanze fattuali, disponibilità di beni, efficacia economica di beni sottoposti a fermo) sono in genere inammissibili in cassazione se non collegate a una specifica violazione di legge
  • Per ottenere l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, la parte deve fornire elementi probatori concreti e, se si contesta l'esistenza o la valutazione di beni, deve indicare norme o vizi procedurali specifici che giustifichino il sindacato di legittimità
  • Nelle impugnazioni è essenziale indicare espressamente le norme ritenute violate e motivare perché il vizio sia di diritto (es. assoluta mancanza di motivazione o motivazione apparente), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche
  • La presenza di beni formalmente intestati non è automaticamente dirimente: la valutazione del giudice di merito sul loro rilievo economico è rimessa al suo apprezzamento, salvo che non emergano elementi di illegittimità formale o vizi di motivazione rilevanti ai fini di diritto

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