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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32043/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da due procedure esecutive immobiliari pendenti contro il medesimo soggetto: una promossa da una persona assistita dal tutore sulla nuda proprietà di un fabbricato e l’altra da un consorzio sulla base di una sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia della compravendita del medesimo immobile. Riunite le esecuzioni, il debitore proponeva opposizione nella fase di merito ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo molteplici vizi dell’esecuzione: difformità tra beni e diritti pignorati, impignorabilità per fondo patrimoniale, mancata riassunzione, confusione tra creditore e debitore, tardività degli interventi, inesistenza della CTU, nullità di notifiche di precetto e pignoramento, abusività edilizia dell’immobile. Il Tribunale rigettava tutte le domande; in appello il gravame veniva dichiarato inammissibile per tardività. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 299 e 301 c.p.c., assumendo che la decisione fosse stata resa durante l’interruzione del processo per sospensione disciplinare del difensore; 2) violazione degli artt. 615, 617 e 618 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse distinto tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi e avesse erroneamente escluso la sospensione feriale; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su varie domande (ricusazione del giudice, fondo patrimoniale, deposito istanza di vendita e documenti ipocatastali, CTU, confusione tra creditore e debitore).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che il ricorso non rispettasse i requisiti di chiarezza espositiva e di sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa richiesti dall’art. 366 c.p.c., poiché non ricostruiva adeguatamente la fase sommaria dell’opposizione né il contenuto degli atti decisivi richiamati. Ha poi rilevato, comunque, l’inammissibilità del primo motivo perché la sospensione disciplinare del difensore era successiva alla chiusura della discussione e non aveva inciso sul concreto diritto di difesa; del secondo perché la Corte d’appello aveva correttamente qualificato le censure come opposizione agli atti esecutivi e, in ogni caso, l’appello sarebbe stato tardivo anche se si fosse trattato di opposizione all’esecuzione, per l’inapplicabilità della sospensione feriale; del terzo perché, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’appello su questioni preliminari, la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi sul merito delle questioni riproposte. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato come norma sulla interruzione del processo, ma la sua violazione è esclusa perché l’evento dedotto era successivo alla chiusura della discussione e non aveva inciso sulla difesa

  • art. 301 c.p.c.

    la sospensione del difensore è ricondotta, in via estensiva, alle ipotesi interruttive previste dalla norma, ma solo se interviene prima della chiusura della discussione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro dei vizi di violazione di legge dedotti nei tre motivi

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato per l’opposizione all’esecuzione; la Corte osserva che, anche a voler qualificare così le doglianze, l’appello sarebbe comunque tardivo

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato per l’opposizione agli atti esecutivi; la Corte conferma la corretta qualificazione delle censure come opposizione ex art. 617 c.p.c.

  • art. 618 c.p.c.

    la sentenza che decide l’opposizione agli atti esecutivi non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia è esclusa perché le questioni di merito erano assorbite dalla declaratoria preliminare di inammissibilità dell’appello

  • art. 366 c.p.c.

    i requisiti di esposizione sommaria dei fatti e di specifica indicazione degli atti sono condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione; la loro violazione, se rende oscura la vicenda e le censure, comporta inammissibilità

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiede una chiara e completa esposizione del fatto sostanziale e processuale essenziale alla comprensione delle doglianze

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    impone la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati

  • art. 111 Cost.

    richiamato per la ricorribilità per cassazione delle sentenze rese sulle opposizioni agli atti esecutivi

  • art. 24 Cost.

    evocato per sottolineare che i requisiti di chiarezza non sono formalismi, ma servono a garantire il diritto di difesa

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo cui il requisito di chiarezza deve essere coerente

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale del giusto processo e della corretta amministrazione della giustizia

  • art. 372 c.p.c.

    consente la deduzione della nullità della sentenza di appello per la prima volta in cassazione solo se sia dimostrato il concreto pregiudizio al diritto di difesa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti di causa chiara, completa e autosufficiente quanto agli elementi essenziali della vicenda sostanziale e processuale, non potendo essere rimesso alla Corte il compito di ricostruire il contesto tramite la sentenza impugnata o altri atti non adeguatamente richiamati.
  • La violazione dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. comporta l’inammissibilità del ricorso quando l’esposizione sia oscura o lacunosa e renda non intellegibili le censure.
  • La sospensione o cancellazione disciplinare del difensore può rilevare come evento interruttivo solo se interviene prima della chiusura della discussione; se sopravviene dopo, non determina nullità della decisione già maturata e non basta a fondare, da sola, un pregiudizio difensivo.
  • Nelle opposizioni esecutive, la fase di merito non può introdurre domande nuove rispetto a quelle formulate nel ricorso introduttivo della fase sommaria; ai fini dell’ammissibilità delle censure è quindi decisivo il contenuto di quell’atto.
  • Le questioni assorbite da una declaratoria preliminare di inammissibilità dell’impugnazione non richiedono un autonomo esame di merito da parte del giudice dell’appello o di legittimità.
  • L’opposizione agli atti esecutivi definita con sentenza non è appellabile ma soltanto ricorribile per cassazione; se le doglianze sono riconducibili a tale rimedio, l’appello è inammissibile.
  • Anche quando si discuta di opposizione all’esecuzione, l’impugnazione proposta oltre il termine semestrale è tardiva, e la sospensione feriale non opera nelle cause di opposizione all’esecuzione, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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