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Sentenza

Sentenza n. 212/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensiva, a) della Determina del Dirigente del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-), notificata in data 31.10.2025 (prot. r_emiro.Giunta - Prot. -OMISSIS-), con cui è stata dichiarata la non ammissibilità della domanda di sostegno AGREA -OMISSIS- presentata dalla ricorrente a valere sull’intervento SRE01 “Insediamento giovani agricoltori”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi: - il riferimento tecnico -OMISSIS-; - la comunicazione di preavviso di rigetto ex articolo 10-bis L. n. 241/1990, -OMISSIS-; - la comunicazione di preavviso di rigetto integrativa ex articolo 10-bis L. n. 241/1990, -OMISSIS-; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale a quelli impugnati anche non conosciuti; e per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto della ricorrente all’ammissione al finanziamento richiesto; e per la condanna in forma specifica ex articoli 30 e 34, comma 1, lettera c), Cod. proc. amm.; della Regione Emilia Romagna, consistente nell’adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di sostegno -OMISSIS-, o, in subordine, nel riesame della stessa secondo i principi dettati dal presente Ecc.mo Tribunale.

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione a una misura di sostegno agricolo relativa all'intervento SRE01 "Insediamento giovani agricoltori"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione regionale di non ammissibilità della domanda di sostegno, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'ammissione al finanziamento e la condanna della Regione all'adozione del provvedimento di ammissione o, in subordine, al riesame. Il diniego era fondato su due autonome ragioni: la mancata validazione del Piano colturale (PGC) 2025 nell'anagrafe al momento della presentazione della domanda e il mancato raggiungimento del punteggio minimo, con valore della spesa ammissibile inferiore al premio richiesto per l'inidoneità di uno dei tre preventivi prodotti. La ricorrente contestava, tra l'altro, la rilevanza della mancata validazione e deduceva che tale carenza non fosse stata indicata nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. e ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato. Ha qualificato il diniego come atto plurimotivato: ciascuna delle due ragioni poste a fondamento dell'esclusione era autonomamente idonea a giustificarlo. In particolare, l'Avviso pubblico richiedeva che, prima della presentazione della domanda, fosse validato il Piano colturale 2025, riferito a tutte le particelle possedute dall'impresa; la validazione era invece intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il termine è stato ritenuto perentorio anche in applicazione della par condicio, sicché la mancata validazione non costituiva una mera irregolarità sanabile, ma un elemento ostativo all'accoglimento della domanda. È stata inoltre respinta la doglianza relativa alla mancata comunicazione del motivo ostativo, poiché la carenza risultava indicata nel preavviso di rigetto dell'8 settembre 2025. La resistenza del primo motivo rendeva inutile l'esame delle censure contro l'ulteriore ragione ostativa relativa al punteggio e ai preventivi, poiché anche l'eventuale fondatezza di tali censure non avrebbe comunque comportato l'annullamento del diniego. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della causa con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 74 c.p.a.

    Rileva per la decisione in forma semplificata quando il ricorso risulti manifestamente infondato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve indicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; nel caso concreto, la mancata validazione del Piano colturale risultava già comunicata alla richiedente.

  • art. 30 c.p.a.

    Era richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda di condanna in forma specifica, non accolta in ragione del rigetto dell'impugnazione.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Era richiamato dalla ricorrente per ottenere la condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di ammissione o al riesame; la domanda è stata respinta per l'infondatezza dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando un avviso pubblico subordina la presentazione di una domanda di contributo alla preventiva validazione di un documento o adempimento, la validazione successiva alla scadenza del termine non soddisfa il requisito, se la disciplina della procedura e il principio di par condicio impongono il rispetto del termine.
  • La mancata preventiva validazione richiesta dal bando costituisce causa ostativa all'ammissione al contributo e non una mera irregolarità sanabile successivamente alla scadenza del termine di presentazione.
  • Un provvedimento di esclusione fondato su più motivi autonomi e indipendenti è legittimamente mantenuto quando almeno uno di essi resiste alle censure: non è necessario esaminare le contestazioni relative agli ulteriori motivi, la cui eventuale fondatezza non determinerebbe comunque l'annullamento dell'atto.
  • Il motivo ostativo deve ritenersi previamente comunicato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 quando la comunicazione di preavviso individua in modo effettivo la specifica carenza che ha poi fondato il diniego finale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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