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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05063/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IRES e IRAP emessi per l’anno d’imposta 2014 nei confronti di una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, a seguito di una riorganizzazione infragruppo che aveva comportato la cessione di un ramo d’azienda con tre tranches di clienti a una consociata ungherese. L’Ufficio, esaminando i bilanci della consociata estera e la disciplina fiscale ungherese applicata alla transazione, ha ritenuto che la variazione in diminuzione riconosciuta in Ungheria sul prezzo/costo del ramo ceduto, calcolata con criteri OCSE di transfer pricing, dovesse riflettersi specularmente in Italia con una variazione in aumento del reddito della società cedente, altrimenti si sarebbe verificata una doppia non imposizione. La società ha impugnato gli atti sostenendo: (i) la nullità della sentenza di merito per motivazione apparente; (ii) la violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, assumendo che la variazione in diminuzione fosse una mera agevolazione fiscale concessa dalla normativa ungherese alla sola società estera, priva di efficacia in Italia; che l’Ufficio non avesse provato lo scostamento tra prezzo praticato e valore normale; e che la pretesa si fondasse su un documento di assenso tra le parti la cui esistenza era contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la motivazione della sentenza di merito era sufficiente e non apparente; quanto al merito, l’Amministrazione aveva assolto l’onere di provare l’operazione infragruppo e lo scostamento dal valore normale, mentre la variazione fiscale ungherese, essendo fondata su criteri di transfer pricing e su una rideterminazione del valore di mercato della transazione, giustificava la corrispondente ripresa a tassazione in Italia. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ritenendo irrilevante la disputa sull’esistenza del documento firmato, poiché la procedura ungherese risultava comunque conclusa con la concessione del beneficio e la conseguente riduzione della base imponibile estera.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente e ha confermato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto che aveva già respinto l’appello e, prima ancora, i ricorsi contro gli avvisi di accertamento. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate. La decisione si fonda sulla ritenuta correttezza dell’applicazione dell’art. 110, comma 7, TUIR alle operazioni infragruppo con consociata estera e sull’assenza di vizi di motivazione della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma sul vizio processuale dedotto con il primo motivo; la Corte precisa che il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per mera insufficienza.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È invocato dalla ricorrente per denunciare la motivazione apparente della sentenza tributaria; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito contiene un percorso argomentativo intelligibile e coerente.

  • art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986

    "I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale"

    La norma impone la valutazione ai valori normali delle operazioni infragruppo con società estere controllate, quando ne derivi un aumento del reddito; l’Ufficio deve provare lo scostamento dal valore di mercato e il contribuente può provare il contrario. La Corte ritiene che la variazione in diminuzione riconosciuta alla consociata estera, se basata su transfer pricing, imponga la corrispondente variazione in aumento in capo alla società italiana.

  • art. 9 d.P.R. 917/1986

    È richiamato per la definizione di valore normale, da determinarsi secondo il prezzo praticato per beni o servizi analoghi in regime di libera concorrenza e nel tempo/luogo rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione sussiste solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto l’Agenzia aveva provato i fatti costitutivi della pretesa e il contribuente non aveva fornito prova contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è respinta perché la Corte di merito non ha fondato la decisione su un documento inesistente, ma ha tratto dalla normativa e dal buon esito della procedura fiscale estera il dato della rideterminazione del prezzo e della concessione del beneficio.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    È richiamato dalla ricorrente sul tema della prova nel processo tributario; la Corte, tuttavia, ritiene che l’accertamento sia sorretto da idonei elementi documentali e contabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione è censurabile solo quando presenti un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta dedurre una motivazione sintetica, non condivisa o ritenuta insufficiente, se il percorso logico della sentenza è comunque percepibile.
  • Nelle operazioni infragruppo con società estere, l’art. 110, comma 7, TUIR opera quando l’Amministrazione dimostri lo scostamento tra il corrispettivo praticato e il valore normale; una volta provato il fatto costitutivo, il contribuente può contrastare la pretesa dimostrando la congruità del prezzo di trasferimento.
  • La determinazione estera del prezzo della transazione mediante criteri di transfer pricing e la conseguente variazione in diminuzione della base imponibile della consociata non impediscono, di per sé, la ripresa a tassazione in Italia se il medesimo aggiustamento non trova corrispondente riflesso nella posizione della società residente.
  • Ai fini dell’art. 110, comma 7, TUIR, l’agevolazione fiscale riconosciuta in uno Stato estero rileva quando essa è funzionalmente collegata alla rideterminazione del valore normale della transazione infragruppo; non è decisiva la mera qualificazione formale della misura come incentivo fiscale se il meccanismo concreto incide sulla quantificazione del prezzo di trasferimento.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non ricorre se il giudice di merito desume la propria decisione da elementi documentali e normativi esistenti, anche quando ritenga superflua la prova di un singolo documento contestato, purché la conclusione sia sorretta da un ragionamento logico complessivo non basato su fatti inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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