Cassazione Civile, Ordinanza n. 34610/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società, dopo essere stata destinataria di una pronuncia di revocatoria fallimentare nei confronti di altra società debitrice, ha agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita dell'intero complesso immobiliare della debitrice, avvenuta mentre sui beni pendeva una procedura esecutiva immobiliare. La tesi era che la vendita fosse stata posta in essere in concorso tra debitrice e acquirente per sottrarre il bene alla garanzia del credito nascente dalla revocatoria fallimentare. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che l'atto di disposizione avesse arrecato un danno consapevole al creditore, rendendo più difficile la futura soddisfazione coattiva. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il credito tutelato dalla revocatoria ordinaria era sorto solo con la sentenza di revocatoria fallimentare, successiva alla vendita, sicché il giudice avrebbe dovuto verificare la dolosa preordinazione dell'atto e la consapevolezza del terzo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2901 c.c. contestando che la mera maggiore difficoltà di soddisfazione del credito basti a integrare i presupposti della revocatoria; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui la vendita era finalizzata al pagamento di debiti scaduti; con il quarto ha censurato l'accertamento dell'elemento soggettivo ex artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha rigettato il secondo e il terzo motivo, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese. Il nucleo decisivo è stato il riconoscimento che il credito fatto valere dalla creditrice revocante nasce soltanto con la sentenza costitutiva che accoglie la revocatoria fallimentare dei pagamenti, e dunque è successivo alla vendita impugnata; di conseguenza, non poteva essere applicata la disciplina della revocatoria ordinaria come se il credito fosse anteriore all'atto dispositivo senza un accertamento specifico della dolosa preordinazione.
Norme richiamate
La revocatoria ordinaria richiede la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi in rapporto al momento di insorgenza del credito; se il credito è successivo all'atto, occorre un accertamento sulla dolosa preordinazione dell'atto alla futura frode del creditore e sulla consapevolezza del terzo.
È richiamato come norma sul riparto dell'onere probatorio in tema di presupposti dell'azione revocatoria e dell'elemento soggettivo.
È evocato con riferimento alle presunzioni semplici utilizzabili per dimostrare l'elemento soggettivo della revocatoria.
È richiamato in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove poste a fondamento della censura.
È richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
È invocato per omessa pronuncia sull'eccezione difensiva relativa alla natura solutoria della vendita.
La revocatoria fallimentare è qualificata come azione che dà luogo a sentenza costitutiva e che produce effetti caducatori solo con la decisione passata in giudicato.
Massime di principio
- La sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare ha natura costitutiva: il relativo effetto caducatorio dell'atto e il conseguente credito restitutorio sorgono solo con la decisione che accoglie la domanda, non prima.
- Se il credito azionato in revocatoria ordinaria nasce da una precedente sentenza costitutiva, esso non può essere considerato anteriore all'atto dispositivo impugnato salvo una puntuale dimostrazione di effetti retroattivi della decisione costitutiva.
- Quando l'atto dispositivo è successivo al credito, la revocatoria ordinaria non può essere fondata automaticamente sulla sola consapevolezza del pregiudizio, ma richiede la verifica dei presupposti specifici applicabili alla fattispecie, inclusa, se del caso, la dolosa preordinazione e la partecipazione del terzo.
- La valutazione se un atto di disposizione renda più difficile la soddisfazione del creditore è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione.
- La finalizzazione della vendita al pagamento di debiti scaduti non esclude di per sé la revocabilità dell'atto, se il giudice di merito accerta che esso abbia comunque inciso negativamente sulla garanzia patrimoniale del creditore.
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