Cassazione Civile, Ordinanza n. 19801/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale con cui due coniugi avevano vincolato tutti i beni immobili di loro proprietà. La domanda si fondava sulla pretesa esistenza di un credito derivante da un mutuo ipotecario e da un finanziamento concessi alla società debitrice principale e garantiti dai convenuti mediante fideiussione omnibus/garanzia autonoma a prima richiesta. Il Tribunale di Nola, tuttavia, aveva sospeso il giudizio revocatorio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti allo stesso Tribunale, ritenuto pregiudicante perché avente ad oggetto la validità della fideiussione e persino la data di sottoscrizione della relativa scrittura, circostanze ritenute rilevanti anche nel giudizio revocatorio per stabilire l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto impugnato. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 2901 c.c., sostenendo l'insussistenza di un vero rapporto di pregiudizialità e, comunque, l'erroneità della sospensione anziché della gestione della connessione tra procedimenti pendenti nello stesso ufficio giudiziario.
La decisione
La Corte ha ritenuto illegittima l'ordinanza di sospensione. Ha rilevato che i due giudizi erano pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario e che, in tale situazione, la questione della pretesa pregiudizialità avrebbe dovuto essere affrontata attraverso i meccanismi di coordinamento tra procedimenti connessi previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.c., non mediante sospensione ex art. 295 c.p.c. Poiché dagli atti non risultava che il giudizio ritenuto pregiudicante fosse già definito, la Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio di merito e assegnato termine per la riassunzione. Ha inoltre condannato i resistenti al pagamento delle spese del regolamento di competenza.
Norme richiamate
richiamato quale norma che disciplina l'azione revocatoria ordinaria e, nel caso concreto, il problema dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo impugnato.
la sospensione necessaria è stata ritenuta illegittima perché usata in luogo degli strumenti processuali di coordinamento dei procedimenti pendenti presso il medesimo ufficio giudiziario.
in presenza di procedimenti connessi davanti allo stesso ufficio, il giudice avrebbe dovuto rimettere la questione al capo dell'ufficio per valutare la riunione dei processi.
in presenza di connessione tra procedimenti pendenti nello stesso ufficio, il coordinamento doveva avvenire mediante designazione di un unico magistrato o della stessa sezione, non mediante sospensione.
Massime di principio
- Quando due giudizi connessi pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, il giudice non deve normalmente sospendere il processo per pretesa pregiudizialità, ma attivare i rimedi di coordinamento previsti per la connessione, valutando riunione o assegnazione al medesimo giudice/sezione.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è illegittima se viene adottata in sostituzione del procedimento imposto dagli artt. 273 e 274 c.p.c. per i processi pendenti presso lo stesso ufficio, salvo che risulti impossibile applicare tali strumenti per lo stato raggiunto del procedimento pregiudicante.
- Nel giudizio revocatorio, la questione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo può incidere sul riparto dell'onere della prova, ma ciò non giustifica la sospensione del processo quando la questione sia inserita in una relazione di connessione interna allo stesso ufficio giudiziario.
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