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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42305/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) aggravati dall'art. 416-bis, comma 1 c.p. (associazione di tipo mafioso). Il ricorrente deduceva carenza di gravi indizi in tema di partecipazione associativa (episodicità delle condotte, mancato riscontro del rapporto con il vertice Accorinti, insufficienza del concorso nei reati fine a fondare la partecipazione), carenza di motivazione sui singoli fatti contestati (acquisti/cessioni), e insufficienza delle esigenze cautelari in considerazione della distanza temporale dei fatti (principalmente 2018/2019) e della mancata attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e meramente oppositivo. Il giudice ha ritenuto invece fondati e adeguatamente motivati gli elementi posti a base dell'ordinanza: convergenza delle dichiarazioni di tre collaboratori che indicano il Fusca come affiliato della locale di Zungrì e referente per Accorinti, riscontri oggettivi costituiti dai colloqui intercettati e dalla vicenda relativa all'acquisto di 10 kg di marijuana, nonché elementi indicativi della continuità e della rilevanza del ruolo. È stata ritenuta provata l'esistenza del dolo specifico e l'aggravante di tipo mafioso sulla base dei rapporti diretti con il vertice associativo e della complessità delle operazioni di intermediazione. Le esigenze cautelari sono state confermate per il concreto pericolo di reiterazione, anche alla luce di reati successivi commessi dopo misure alternative; il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma penale sul traffico illecito di sostanze stupefacenti; la corte ha ritenuto che i fatti contestati (acquisto e cessione di 10 kg di marijuana) integrino il reato fine risultante dalle intercettazioni e dai riscontri.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Circostanze aggravanti o disposizioni collegate al traffico di stupefacenti; richiamata nel quadro dell'imputazione complessiva.

  • Codice Penale, art. 416-bis, comma 1

    Aggravante per associazione di tipo mafioso; la Corte ha interpretato che la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, integrata da riscontri oggettivi (intercettazioni e la compravendita di 10 kg), dimostra la partecipazione e il dolo specifico richiesto dall'art. 416-bis.

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 1 n. 4087 del 06/02/2018 (Sacco)

    Principio secondo cui la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori può costituire compendio indiziario grave se accompagnata da descrizione di fatti specifici che evidenziano l'apporto dell'imputato all'organizzazione; richiamata per giustificare la misura cautelare.

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3 n. 36381 del 09/05/2019 (Cruzado)

    Principio secondo cui anche il coinvolgimento in un singolo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione associativa se la condotta rivela l'uso consapevole dell'organizzazione per commettere il fatto; richiamata per sostenere che la singola vicenda (10 kg) può qualificare l'appartenenza.

Massime di principio

  • La convergenza di più dichiarazioni di collaboratori di giustizia assume rilievo probatorio significativo se è accompagnata da riscontri oggettivi o dalla descrizione puntuale di fatti che dimostrano il ruolo operativo dell'imputato nell'organizzazione.
  • Il coinvolgimento anche in un solo reato 'fine' può essere idoneo a dimostrare la partecipazione associativa quando la condotta evidenzi l'utilizzo consapevole dell'organizzazione e un ruolo nelle dinamiche operative del sodalizio.
  • Le intercettazioni e gli elementi fattuali concreti (es. acquisto e consegna di ingenti quantitativi di stupefacente, consegna di campioni, contestazioni sulla qualità) costituiscono riscontri importanti a sostegno delle dichiarazioni dei collaboratori.
  • La mera opposizione generica alla motivazione del giudice di merito o l'affermazione di episodicità senza controprove specifiche rende il ricorso vulnerabile per genericità e può portare all'inammissibilità.
  • Il tempo trascorso dal fatto non invalida automaticamente le esigenze cautelari: la valutazione tiene conto della persistenza della pericolosità, di condotte successive e della inaffidabilità rispetto a misure alternative.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare è necessario proporre censure circostanziate e, quando possibile, elementi di fatto o di diritto nuovi o specifici che smentiscano la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

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