Cassazione Penale, Sentenza n. 44384/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) questioni processuali di nullità del decreto che dispone il giudizio di primo grado, dedotte in relazione a presunte irregolarità nelle notifiche (avviso ex art. 415-bis c.p.p. notificato ad indirizzo diverso dalla residenza, citazione a giudizio notificata al difensore d'ufficio e mancanza nel decreto del richiamo agli artt. 420-bis, 420-ter e 420-quater c.p.p. relativi al procedimento in assenza); (2) motivo sostanziale invocando la scriminante del diritto di critica giornalistica (art. 51 c.p.) rispetto agli articoli pubblicati su un quotidiano online che censuravano l'operato del Procuratore di Castrovillari in relazione al caso Bergamini, sostenendo che le espressioni dure erano parte del ruolo di controllo della stampa e del "giornalismo d'inchiesta".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato le decisioni dei giudici di merito. In fatto: è stata accertata la regolare notificazione successiva del decreto di citazione e l'assenza delle nullità dedotte in punto di notifica, con riferimento anche al comportamento processuale (rinotifica, qualificazione dell'imputato come "libero assente", costante sostituzione del difensore assente). In diritto: la Corte ha ritenuto che gli articoli contenevano affermazioni oggettivamente diffamatorie che attribuivano al magistrato pavidità, incapacità e parzialità, insinuando un comportamento volto ad "insabbiare" indagini; tali imputazioni attaccavano i presupposti fondamentali della funzione giurisdizionale (indipendenza e imparzialità) e non risultavano fondate su elementi di verità storica. Di conseguenza la scriminante del diritto di critica non è stata riconosciuta e la condanna (pena pecuniaria, multa di 2.000 euro per diffamazione continuata aggravata) è stata confermata.
Norme richiamate
Riconosciuta come norma che disciplina la scriminante del diritto di critica; la Corte richiama che per essere applicata serve pertinenza, verità del fatto storico quando è posta a fondamento della critica, e forma espositiva corretta che non travalichi nella gratuita aggressione personale
Richiamato rispetto alla notifica dell'avviso di esercizio dell'azione penale; la Corte ha verificato che la notifica è stata regolarmente avviata e poi definitivamente rinotificata, escludendo la nullità denunciata
artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater cod. proc. pen.
Norme sul procedimento in assenza; la Corte ha ritenuto non necessaria la loro esplicita citazione nel decreto quando il decreto contiene avvertimenti espliciti sulla celebrazione in assenza e permette la comprensione delle conseguenze
art. 10 CEDU (par. 2)
Richiamato per il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dell'autorità e imparzialità del potere giudiziario: la giurisprudenza CEDU riconosce maggior margine di critica verso i pubblici funzionari, ma ammette limiti per proteggere la fiducia nell'ordine giudiziario
Massime di principio
- La critica a magistrati e pubblici funzionari gode di un più ampio margine di legittimità rispetto ai privati, ma non è illimitata: non può consistere in accuse infondate che mettono in discussione l'indipendenza e l'imparzialità senza prova
- Per invocare la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) quando si attacca l'operato di un magistrato, occorre che il discorso sia pertinente, e se la critica tocca fatti storici rilevanti o la "stima" e l'imparzialità del magistrato, è richiesta la verità del fatto o almeno una plausibilità documentata
- Il "giornalismo d'inchiesta" non giustifica affermazioni inesatte o insinuazioni gravemente diffamatorie: la libertà di informare non esenta dall'obbligo di non travisare i fatti e di non formulare accuse gratuite
- Nelle impugnazioni per vizi di notifica, la verifica documentale degli atti (rinotifiche, verbali d'udienza, partecipazione o mancata eccezione della difesa) può far decadere la doglianza: una rinotifica regolare o l'atteggiamento processuale della difesa possono escludere la nullità
- Nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della funzione giudiziaria la giurisprudenza CEDU consente più severi limiti quando la critica mina la fiducia pubblica nell'imparzialità dell'autorità giudiziaria
- Quando si criticano le capacità professionali (negligenza, incompetenza) del magistrato, la critica può essere aspra ma resta consentita entro limiti; quando si imputano motivazioni di mala fede, collusioni o parzialità, è necessario provare la verità di tali fatti
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