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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 638/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) censura di vizio di qualificazione del fatto e violazione degli artt. 56 e 629 c.p., sostenendo che la condotta doveva essere qualificata ai sensi dell'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) non perseguibile per tardività della querela, trattandosi di una controversia contrattuale su affitto di ramo d'azienda; (2) censura sull'applicazione dell'aggravante "metodo mafioso", deducendo che il Bruni si era limitato a presentarsi come avvocato incaricato dal Di Puppo e non aveva evocato appartenenza ad organizzazione criminale né posto in essere condotte riconducibili al comma 3 dell'art. 416-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi riproponevano rilievi già esaminati in appello e che l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale - secondo cui la pretesa del Di Puppo era illegittima e più ampia rispetto a quanto tutelabile giudizialmente, e che Bruni aveva intimato alla persona offesa di non esigere pagamenti e di non ottenere la restituzione del ristorante - esclude l'applicabilità dell'art. 393 c.p. e integra il reato di tentata estorsione. Quanto all'aggravante "met metodo mafioso", la Corte ha ritenuto provata l'evocazione esplicita dell'appartenenza al clan "Bella - Bella" da parte del ricorrente, idonea a determinare la maggiore incisività intimidatoria prevista dall'art. 416-bis. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla tentata commissione del reato; evidenzia che il giudizio sulla tentatività è stato correttamente operato in sede di merito

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estorsione; la Corte ha ritenuto che la condotta del Bruni e del titolare (Di Puppo) rientrasse nella fattispecie estorsiva in quanto la pretesa era illegittima e volta ad ottenere l'alienazione del diritto al pagamento

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha escluso la sua applicabilità perché la pretesa era più ampia di quanto tutelabile dall'ordinamento e quindi illegittima, con conseguente esclusione della riconduzione alla fattispecie non estorsiva

  • art. 416-bis cod. pen., comma 3

    Riferimento all'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso"; la Corte ha interpretato l'evocazione di appartenenza al clan come elemento idoneo a integrare l'aggravante per l'alta efficacia intimidatoria, anche in assenza di altri atti tipici dell'associazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per la condanna alle spese di cassazione: la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende

  • Cass. sez. un., sent. n. 29541 del 16/07/2020

    Giurisprudenza richiamata per i criteri di distinguo tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: la pretesa deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela e il terzo concorre al reato di esercizio arbitrario con violenza/minaccia solo se si limita a sostenere una pretesa del creditore senza perseguire altra finalità

  • Cass. sez. 2, sent. n. 34147 del 30/04/2015

    Giurisprudenza richiamata per confermare che l'evocazione di appartenenza ad organizzazione mafiosa può integrare l'aggravante del "metodo mafioso" per la rilevante efficacia intimidatoria

Massime di principio

  • Se la pretesa dell'agente è più ampia rispetto a quanto l'ordinamento riconosce come tutelabile, anche una controversia contrattuale può trasformarsi in estorsione: valutare sempre se l'oggetto della pretesa corrisponde esattamente al diritto invocato.
  • Il terzo che interviene in una disputa non è esente da responsabilità penale se non si limita a sostenere una legittima pretesa ma persegue o agevola un risultato illecito o più ampio rispetto al diritto del creditore.
  • L'evocazione di appartenenza a gruppi criminali o il richiamo a forze intimidatorie, anche se non supportati da altre condotte associative, possono integrare l'aggravante del "metodo mafioso" per la loro efficacia intimidatoria.
  • In Cassazione non è sufficiente riproporre in termini diversi i rilievi già decisi in sede di merito: i motivi che si limitano a riformulare censure di fatto o di valutazione delle prove rischiano l'inammissibilità.
  • Per chi agisce in controversie contrattuali, la via corretta è l'azione giudiziaria: qualsiasi azione intimidatoria o richiesta di rinuncia a diritti altrui può essere interpretata come estorsiva.

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