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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46099/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato su due motivi: 1) presunta estinzione del reato per prescrizione, in quanto la sentenza di primo grado è del 20/11/2014 e quella d'appello del 10/03/2021 e, secondo il ricorrente, non sarebbero intervenuti atti interruttivi utili a impedire il decorso del termine di prescrizione di sei anni; 2) eccessività del trattamento sanzionatorio e richiesta di mitigazione della pena, con l'affermazione che il giudice d'appello può modificare il trattamento anche in assenza di specifica impugnazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di secondo grado: la pena massima per il reato ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 è di 4 anni, aggravata per recidiva reiterata specifica infraquinquennale (art. 99, comma 4 c.p.) con aumento fino ai due terzi, per cui il termine minimo di prescrizione è risultato pari a 6 anni e 8 mesi e quello massimo pari a 11 anni 11 mesi e 10 giorni; inoltre sono intervenuti atti interruttivi. Pertanto la declaratoria di prescrizione non era dovuta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile: la Corte d'Appello ha motivato adeguatamente la sussistenza della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando la pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione e multa di euro 9.000. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Prevede la fattispecie di traffico/illecita detenzione di sostanze stupefacenti e la relativa pena edittale (pena massima di 4 anni nella specie considerata), da cui si parte per il calcolo della prescrizione

  • codice penale, art. 99, comma 4

    Disciplina l'aumento di pena per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale come circostanza ad effetto speciale; tale aumento va conteggiato per determinare la pena massima utile al calcolo del termine di prescrizione

  • codice penale, art. 157, commi 1 e 2

    "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale... comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto"

    Stabilisce il criterio generale per il calcolo del termine di prescrizione: si prende la pena massima prevista per il reato (tenendo conto, per le aggravanti ad effetto speciale, dell'aumento massimo) e comunque non meno di sei anni per i delitti

  • codice penale, art. 160

    Prevede l'effetto interruttivo degli atti processuali sulla prescrizione: ogni atto interruttivo fa ricominciare a decorrere il termine di prescrizione e fissa un termine massimo che non può essere superato

Massime di principio

  • Per calcolare la prescrizione va presa come base la pena massima prevista per la fattispecie e, se esistono aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva specifica infraquinquennale), occorre computare l'aumento massimo di pena previsto per tali aggravanti prima di determinare il termine prescrizionale
  • La previsione del termine minimo di sei anni per i delitti si applica solo se, anche dopo aver computato gli aumenti per aggravanti ad effetto speciale, il termine risultante è inferiore a sei anni; altrimenti si utilizza il termine risultato dall'aumento sulla pena massima
  • Gli atti interruttivi fanno ricominciare il corso della prescrizione: per escludere l'estinzione del reato è necessario che, tra atti interruttivi successivi, non sia decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p.; il termine massimo di cui all'art. 160 c.p. rappresenta un tetto assoluto che non può essere superato
  • In sede di impugnazione il ricorrente che invoca la prescrizione ha l'onere di dimostrare il decorso dei termini secondo i calcoli corretti tenendo conto degli aumenti per aggravanti ad effetto speciale e degli atti interruttivi; una censura generica sull'eccessività della pena senza specifici vizi motivazionali è generalmente inammissibile
  • Anche quando il pubblico ministero chiede l'annullamento per estinzione del reato, la Corte di legittimità verifica autonomamente i termini di prescrizione e la corretta applicazione delle aggravanti nel calcolo

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