Cassazione Penale, Ordinanza n. 09061/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva respinto la richiesta di applicare la continuazione tra quattro diverse sentenze di condanna relative a reati commessi tra il 2003 e il 2005, indicati come delitti di calunnia, corruzione, ricettazione e, secondo la sua prospettazione, anche altre condotte fraudolente e connesse (tra cui truffe, falso, furto di assegni bancari). Deduce violazione di legge sostenendo che il giudice non avrebbe considerato la natura omogenea ed eterogenea delle violazioni, la prossimità temporale, le identiche modalità esecutive, il medesimo contesto territoriale e il fatto che le condotte sarebbero espressione di una vita delinquenziale unitaria e di un originario disegno criminoso. Con memoria successiva contesta anche l'assegnazione del ricorso come manifestamente inammissibile e ribadisce l'ammissibilità delle censure.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che il ricorso contiene affermazioni contraddittorie ed erronee, poiché inserisce una sentenza diversa da quelle esaminate dal giudice dell'esecuzione e afferma, in modo non coerente con il proprio elenco, che tutti i reati sarebbero stati commessi entro il 2004 e con modalità identiche, mentre almeno due condotte risultano commesse nel 2005 e presentano modalità diverse. Osserva inoltre che la stessa tesi difensiva, qualificando i fatti come espressione di uno stile di vita improntato al crimine, non si armonizza con la nozione di unicità del disegno criminoso. Il ricorso è anche ritenuto aspecifico e generico, perché non si confronta con le singole condanne né con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva valorizzato la forte eterogeneità delle condotte, l'ampio arco temporale e la partecipazione, talvolta, in concorso con altri, elementi incompatibili con la programmazione sin dall'origine. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'istituto della continuazione richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso; non basta l'eterogeneità o omogeneità delle violazioni in astratto, né la mera affinità di contesto, se mancano elementi concreti di programmazione originaria.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve verificare in concreto se le diverse violazioni siano state programmate sin dall'origine in un unico disegno criminoso; la sola allegazione di condotte omogenee o accomunate da un generico stile di vita illecito non è sufficiente.
- La valutazione sulla continuazione può legittimamente valorizzare la diversità oggettiva delle condotte, la distanza temporale tra i fatti e l'eventuale commissione in concorso con terzi, elementi che possono escludere l'unicità del programma criminoso.
- Nel ricorso per cassazione contro l'ordinanza che nega la continuazione, le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; affermazioni contraddittorie sui fatti o sull'elenco delle condanne determinano l'inammissibilità.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione è sufficiente quando, in modo logico e approfondito, spiega perché le singole condotte, per eterogeneità e collocazione temporale, non consentono di ritenere provata la programmazione unitaria richiesta per la continuazione.
Come è indicizzato
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