Cassazione Penale, Ordinanza n. 36793/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi. Con il primo motivo, anche nei motivi nuovi, ha denunciato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione allo spaccio dell'hashish rinvenuto nella sua disponibilità, sostenendo che non fossero adeguatamente spiegate le ragioni dell'esclusione dell'uso personale. Con il secondo motivo ha contestato la tenuta del ragionamento probatorio della sentenza impugnata, deducendo che alcune dichiarazioni non sottoscritte non potessero essere utilizzate; la Corte ha però ritenuto che, anche prescindendo da tali dichiarazioni, gli altri elementi valorizzati dai giudici di merito fossero comunque sufficienti a sostenere l'affermazione di responsabilità e a superare la prova di resistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata era sorretta da un apparato argomentativo logico e non presentava vizi riconducibili al vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non idoneo a superare la prova di resistenza, poiché non si confrontava con gli ulteriori elementi di fatto valorizzati dalla Corte d'appello, in particolare il rinvenimento di involucri sigillati, materiali per il confezionamento e una ingente somma di denaro occultata nel domicilio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, co. 1 e co. 4 D.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice richiamata quale base della contestazione per detenzione di hashish finalizzata alla cessione a terzi; la Corte la menziona solo per individuare il reato oggetto di condanna di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti previsti dalla disposizione; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non configurabile perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione logica e coerente.
art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
richiamato per affermare che la sentenza di merito non era affetta dal vizio motivazionale nei termini delineati dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non è ravvisabile quando la sentenza impugnata sia sorretta da un apparato argomentativo логico e non manifestamente illogico, anche se la difesa contesta la ricostruzione dei fatti.
- La censura che investe la destinazione a spaccio della sostanza stupefacente è inammissibile se non si confronta con tutti gli elementi valorizzati dai giudici di merito per escludere l'uso personale, come il confezionamento della sostanza, la presenza di materiale per il packaging e il denaro occultato.
- La dedotta inutilizzabilità di singole dichiarazioni non travolge la decisione se, anche espungendole, permangono altri elementi probatori idonei a sostenere l'affermazione di responsabilità; in tal caso il motivo non supera la prova di resistenza.
- Quando il ricorso non scalfisce la tenuta complessiva della motivazione di merito e si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio, la declaratoria corretta è l'inammissibilità.
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